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Faq legale
1 Gennaio 1970

Quali sono le informazioni tutelate dalla legislazione sulla Privacy?

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Il D. lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, detto codice sulla privacy), che a far data dal 1.1.2004 ha sostituito la legge n. 675/96 e molte altre disposizioni di legge e di regolamento in materia, definisce DATI PERSONALI qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. La categoria di "dato personale" è pertanto assai generica ricomprendendo in essa ogni forma di informazione che sia riferibile a persone fisiche o enti.
È impossibile un’elencazione esaustiva di ciò che può essere inteso come "dato personale", forniamo di seguito alcuni esempi dei più comuni:
· Nome, cognome, denominazione, ragione sociale
· Indirizzo di residenza, domicilio, dimora, sede
· Età
· Stato civile
· Utenze e traffico telefonico o di fax
· E-mail
· ICQ number
· Password
· PIN code
· Codici di accesso
· Numeri di identificazione
· File di LOG e Cookies (da essi infatti si possono ad esempio desumere informazioni relative alle visite fatte da un utente a specifici siti Internet)
· Informazioni sull’istruzione
· Informazioni sull’attività lavorativa
· Informazioni sulla condizione economica
· Suoni e immagini se da esse risultano informazioni su una determinata persona (tipo le riprese delle videocamere di sorveglianza)
Una ulteriore particolare tutela è riservata a quei dati personali cosiddetti SENSIBILI di cui all’articolo 22 della l. n. 675/1996, vale a dire dati idonei a rivelare:
· l’origine razziale ed etnica
· le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
· le opinioni politiche
· l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
· i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
per essi infatti è necessario che l’autorizzazione al consenso sia data per iscritto.
Ulteriori particolari restrizioni sono poi garantite anche per i DATI GIUDIZIARI.
In alcuni casi il titolare che gestisce i dati personali è tenuto a notificare al Garante il trattamento cui intende procedere (art. 37 del Codice).
Chi assume essere stato leso in ordine al trattamento dei dati personali può proporre reclamo, segnalazione o ricorso al Garante oppure adire l’Autorità Giudiziaria.
Oltre al risarcimento del danno sono previste particolari sanzioni amministrative. Per un illecito trattamento dei dati, per falsità nelle comunicazioni e omissione delle misure di sicurezza, sono previste anche sanzioni penali sino a 3 anni di reclusione e pene pecuniarie sino a 50.000 Euro.

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