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Faq legale
1 Gennaio 1970

Con quali modalità vengono affidati i figli?

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La legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha modificato notevolmente le norme del codice civile relative ai rapporti genitori – figli in caso di separazione e divorzio. In primo luogo, la nuova legge ha introdotto nel nostro ordinamento il principio fondamentale secondo il quale il figlio minore, anche in caso di separazione tra i genitori, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si tratta di un diritto vero e proprio dei figli, e non di un diritto dei genitori; ciò come segno del tentativo compiuto con la recente legge di dare primaria importanza ai figli ed al loro interesse, nel caso di rottura della relazione genitoriale.

Proprio avendo riguardo alla finalità alla base del riconoscimento di tale diritto, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole, sempre avendo come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale di essa. In quest’ottica il giudice dovrà valutare in via prioritaria la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso, che diviene la prima soluzione a dover essere valutata dal giudice) oppure dovrà stabilire a quale di essi i figli verranno affidati (affidamento esclusivo), determinando, inoltre, i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore e fissando la misura ed il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

L’affidamento dei figli a uno solo dei genitori deve essere disposto dal giudice, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l’affidamento anche all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore (si guarda, quindi, sempre all’interesse del minore, e si può prescindere da un eventuale addebito della separazione ad uno dei coniugi, se l’addebito non ha origine nel rapporto con i figli). Sulla base delle stesse considerazioni, ciascuno dei genitori può richiedere, di propria iniziativa, in qualsiasi momento l’affidamento esclusivo.

La potestà genitoriale, alla luce della normativa attuale, spetta di regola ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Se vi è disaccordo, è il giudice a decidere.     

Inoltre, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo.

Infine, si vuole qui evidenziare che tutte le norme introdotte dalla recente legge sull’affidamento condiviso si applicano anche in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), nonché ai provvedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Testo Aggiornato dall’Avv. Raffaella De Vico

· Altre informazioni: www.separazione-divorzio.com/figli.html
· Sentenze sul dovere di mantenimento dei figli

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