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25 Maggio 2018

Zona Franca in Sardegna: al via l’attuazione con un Decreto Interministeriale

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Con un Decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 7 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2018, è stata definita la Zona Franca nel territorio della Sardegna colpito dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013.

L’istituzione di tale Zona Franca era prevista dal Decreto Legge n. 78 del 2015.

I beneficiari, indicati all’articolo 5 del Decreto Interministeriale, sono le imprese che:

  • rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese;
  • svolgono la propria attività nella Zona Franca. In particolare, l’impresa, alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso alle agevolazioni, deve avere la sede principale o un’unità locale al’interno della Zona Franca;
  • sono costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, sempre alla data di presentazione dell’istanza;
  • alla data di presentazione dell’istanza, hanno avviato l’attività o si impegnano ad avviarla entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tale scopo, rileva la data di avvio dell’attività comunicata alla Camera di Commercio e risultante dal certificato camerale;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Le agevolazioni previste per la Zona Franca in Sardegna, invece, non possono essere concesse:

  • alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Le agevolazioni consistono in un contributo.

Riguardo alla misura delle agevolazioni concedibili (articolo 6 del Decreto Interministeriale), ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può beneficiare di esse fino al limite massimo di Euro 200.000,00, o di Euro 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto comunque conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso alle agevolazioni in questione e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenendo conto anche degli eventuali rapporti di collegamento tra l’impresa ed altri soggetti tali da poter parlare di “impresa unica”.

L’importo del contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (articolo 9 del Decreto Interministeriale). Nel caso in cui l’importo delle agevolazioni complessivamente spettante alle imprese che hanno presentato istanza di accesso sia superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione al contributo massimo spettante a ciascun beneficiario. 

Per l’accesso alle agevolazioni è richiesta la presentazione di un’apposita istanza (articolo 8 del Decreto Interministeriale), secondo le modalità ed i termini che saranno indicati in un successivo provvedimento del Ministero. Nell’istanza dovranno essere indicati:

  • l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di “de minimis, a livello di «impresa unica», nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti;
  • l’ammontare complessivo dei ricavi riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto richiedente alla data di presentazione dell’istanza. In caso di imprese richiedenti che siano costituite o attive da meno di 12 mesi, l’ammontare complessivo dei ricavi viene assunto in una misura pari al valore medio dell’ammontare complessivo dei ricavi indicato dagli altri soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Il contributo che viene concesso ai beneficiari delle agevolazioni può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione. L’importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non può eccedere l’ammontare concesso dal Ministero. Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sarà istituito il codice da indicare nel modello F24 per la fruizione del contributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Nel Decreto Interministeriale (articolo 13) sono, infine, definite anche le ipotesi di revoca dell’agevolazione. Il contributo viene revocato nel caso in cui:

  • in qualunque fase del procedimento, il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  • venga accertata l’insussistenza, alla data della presentazione dell’istanza, dei requisiti previsti per l’accesso alle agevolazioni;
  • l’attività economica venga trasferita al di fuori della Zona Franca prima che siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • l’impresa, entro il medesimo termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, venga sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale con finalità di liquidazione e cessazione dell’attività.

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