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21 Giugno 2019

Vendite on line: non sono soggette all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di svolgere attività di vendita al dettaglio e, in particolare, di esercitare l’attività di vendita anche nell’ambito del commercio elettronico. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia riguarda l’assoggettamento o meno agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei corrispettivi conseguiti a seguito delle vendite effettuate on line.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 198 del 19 giugno 2019, ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Questi obblighi si applicano a partire dal 1° luglio 2019 in caso di soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro.

Inoltre, gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi previsti dal Decreto Iva, pur rimanendo la possibilità di tale registrazione su base volontaria.

Gli obblighi in questione sostituiscono, altresì, le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, che veniva assolto in precedenza tramite l’emissione delle ricevute e degli scontrini fiscali, fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura qualora sia richiesta dal cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, chiarito che le regole in materia di trasmissione dei dati dei corrispettivi per via telematica non vanno a colpire le regole generali in materia di Iva ed i chiarimenti forniti in passato.

Secondo quanto chiarito in precedenza, se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene on line, l’operazione è assimilabile alle vendite per corrispondenza per le quali è previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura qualora sia richiesta dal cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, sono stati individuati dei casi specifici di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tra essi, vi è l’ipotesi delle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo dell’invio telematico dei dati. Devono, invece, essere annotati nel registro dei corrispettivi, mentre le fatture eventualmente emesse su richiesta dei clienti devono essere annotate in un apposito registro.

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