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13 Settembre 2019

Vendita infraquinquennale in virtù di accordo di separazione: resistono i benefici “prima casa”

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Questioni tributarie e questioni di famiglia che si intrecciano.

La contribuente istante ha richiesto un chiarimento riguardo alla propria situazione conseguente alla separazione personale dal marito.

Nel giugno del 2015 aveva acquistato con il coniuge un immobile beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Nel marzo del 2018, si è separata consensualmente dal marito mediante un accordo omologato dal Tribunale. L’accordo di separazione prevedeva la vendita, entro cinque anni dall’acquisto, dell’abitazione familiare, con successiva ripartizione nella misura del 50 % ciascuno del ricavato della vendita.

A giugno del 2018, l’abitazione è stata venduta, con applicazione, anche in questo caso, dei benefici previsti per la prima casa. L’istante ha precisato di non essere in grado di acquistare, entro un anno dalla vendita, un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la decadenza o meno dalle agevolazioni fiscali applicate in occasione dell’acquisto della ex abitazione familiare a seguito della vendita intervenuta prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto, in esecuzione dell’accordo di separazione tra i coniugi/proprietari.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, ha ricordato che la disciplina del divorzio prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di divorzio, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Queste agevolazioni sono applicabili anche nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, come stabilito da una pronuncia della Corte Costituzionale del 1999.

In un’ordinanza del 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, con questa esenzione fiscale, il legislatore ha voluto favorire gli atti e gli accordi che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere per regolare, sotto il controllo del Giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2017, ha stabilito che, essendo queste le ragioni alla base della disposizione che prevede l’esenzione, non può derivare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un immobile dalla cessione di tale immobile al coniuge in occasione della separazione.

La Corte di Cassazione ha anche precisato che l’attribuzione ad un coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’accordo di separazione non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, ma di una forma di utilizzazione dell’immobile medesimo ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, in vista della cessazione della loro convivenza.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia del marzo del 2019, ha ulteriormente chiarito che la disposizione della Legge sul divorzio prevede in via assolutamente generale l’esenzione da ogni tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di divorzio e, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza che siano fatte distinzioni tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che la vendita a terzi di un immobile per il quale si è beneficiato delle agevolazioni “prima casa”, in virtù di una condizione inserita in un accordo di separazione omologato dal Giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali medesime.

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