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21 Giugno 2019

Veicoli di interesse storico ultraventennali: la riduzione della tassa automobilistica scatta a determinate condizioni

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Con la Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2019, sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardo alla misura, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, della riduzione del 50 % della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 ed i 29 anni.

Tale misura trova applicazione qualora gli autoveicoli ed i motoveicoli presentino tre diverse condizioni:

  • abbiano un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 ed i 29 anni;
  • abbiano il certificato di rilevanza storica;
  • abbiano l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità.

Per determinare l’anzianità dell’autoveicolo o del motoveicolo bisogna fare riferimento alla data della prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato. Il diritto al riconoscimento della riduzione della tariffa, inoltre, viene meno dalla data del completamento del ventinovesimo anno di anzianità di immatricolazione.

E’ richiesto, come sopra precisato, anche il certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo. Questo certificato attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo. Tale certificato può essere rilasciato da uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli; Storico FMI, per i motoveicoli.

Riguardo alla terza condizione richiesta, i contribuenti interessati dovranno presentare domanda di aggiornamento della propria carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile così da ottenere l’annotazione prescritta dalla normativa di riferimento.

Le condizioni devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

Nella Risoluzione, è anche chiarito che, in sede di prima applicazione della nuova normativa, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la documentazione al momento della prima scadenza della tassa automobilistica, ma abbiano effettuato tali adempimenti entro il termine di 60 giorni. A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze ha rilevato che l’annotazione del riconoscimento della storicità dei veicoli sulla carta di circolazione è un adempimento che non era mai stato richiesto in precedenza e, di conseguenza, molti contribuenti, non solo alla data del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2019), ma anche alla data del 31 gennaio 2019 (data della prima scadenza della tassa automobilistica) potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione aggiornata con l’attestazione in questione.

Qualora sussistano le tre condizioni prescritte dalla normativa, vi sarà l’applicazione della tassa automobilistica nella misura del 50 % della tariffa ordinaria vigente nella Regione nella quale deve essere versato il tributo. Qualora, invece, non siano rispettate tali condizioni, troverà applicazione la tariffa ordinaria della tassa automobilistica nella misura intera.

L’agevolazione è applicabile anche ai veicoli che abbiano le caratteristiche sopra descritte che siano adibiti ad uso professionale.

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