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3 Aprile 2015

Trasferimento di immobile tramite sentenza emessa a seguito di inadempimento del venditore promittente: l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5978 del 25 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla tassazione da applicare al trasferimento di un immobile disposto tramite la sentenza costitutiva (emessa ex art. 2932 del codice civile) che ha prodotto gli stessi effetti dell’atto di compravendita non concluso a seguito dell’inadempimento da parte del venditore-costruttore di quanto disposto nel preliminare.

L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione, con il quale erano state richieste le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

L’avviso di liquidazione era stato impugnato dal contribuente, il quale sosteneva che la compravendita era stata attratta nel regime Iva, trattandosi della cessione di un immobile da parte di un’impresa costruttrice. Doveva, quindi, applicarsi, secondo il contribuente, il principio di alternatività tra imposta di registro ed Iva.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva, altresì, rigettato l’appello proposto dal contribuente.

Anche la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria. La sentenza per la quale era stata richiesta l’imposta di registro, infatti, era una sentenza costitutiva, con effetto traslativo del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto. A tale sentenza deve applicarsi la stessa imposta di registro stabilita per il corrispondente atto. Il caso in questione, poi, non rientra in nessuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell’atto giudiziario a tassazione in misura fissa.

Secondo la Cassazione, inoltre, non si può richiedere l’applicazione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, come richiesto dal contribuente. E ciò in quanto ad essere assoggettata all’Iva è la cessione del bene in sé (per la quale il promittente acquirente aveva già interamente corrisposto il prezzo comprensivo del tributo), mentre oggetto della tassazione mediante l’imposta proporzionale di registro (e le conseguenti imposte ipotecaria e catastale) è la sentenza del Tribunale in forza della quale si è verificato l’effetto traslativo della proprietà.

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