Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2017, è stata disposta in favore di coloro che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal terremoto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da avvisi di accertamento esecutivi, che scadono nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017.
Quanto sia stato eventualmente già versato non verrà rimborsato.
La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano, in quella data, la propria sede legale o operativa in quei Comuni.
Importante evidenziare che la sospensione è subordinata ad una richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, totale o parziale, dell’abitazione, dello studio professionale o della sede dell’impresa. La richiesta deve essere trasmessa agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La sospensione, inoltre, non riguarda le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
Gli adempimenti e versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.