NULL
Altre Novità
13 Marzo 2020

Tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica: pronto il modello per continuare a beneficiarne

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020, sono state definite le modalità di presentazione ed il contenuto della comunicazione riguardante il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (contributo in Conto Energia) in presenza del divieto di cumulo delle agevolazioni riguardanti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (detassazione fiscale “Tremonti ambiente”).

Il divieto di cumulo è fissato dal Decreto Legge n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale 2020) ed è previsto che le imprese che hanno beneficiato di entrambi gli strumenti (Tremonti ambiente e Conto Energia) possono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute tramite il Gestore dei Servizi Energetici subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti in base alla “Tremonti ambiente”. Le imprese interessate a tale procedura devono presentare, appunto, un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate regolata con il Provvedimento del 6 marzo 2020.

Il modello di comunicazione deve essere presentato entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare la presenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e deve assumere l’impegno a rinunciare a tali giudizi. Qualora venga presentata copia della comunicazione in questione e della relativa ricevuta di consegna, il Giudice sospende i giudizi, nelle more del pagamento delle somme dovute. L’estinzione dei giudizi avviene a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione e della produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Qualora non vi sia l’estinzione del processo, esso può proseguire su istanza di una delle parti.

La somma da versare per la definizione è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione in relazione alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Il modello di comunicazione è composto dal frontespizio e dai quadri A e B nei quali devono essere indicati:

  • i dati per identificare il soggetto che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica;
  • il conto energia interessato;
  • la presenza di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare a tali giudizi;
  • la determinazione dell’importo dovuto;
  • le eventuali note.

La comunicazione sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l’opzione deve essere inviata, entro e non oltre il 30 giugno 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale o, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del soggetto interessato. Al momento, non sono ammesse modalità di presentazione diverse.

Il pagamento integrale dell’importo dovuto deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020 tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione. Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, saranno istituiti i codici tributi da utilizzare per il versamento delle somme dovute e saranno fornite le indicazioni per la compilazione del modello F24.

Il perfezionamento della posizione sostanziale e processuale del contribuente avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto e con la presentazione della comunicazione in questione entro il termine del 30 giugno 2020 secondo le modalità suddette.

La comunicazione deve essere conservata dal richiedente fino al riscontro del perfezionamento della procedura di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia. Devono essere conservati anche i documenti che attestano i versamenti effettuati, la documentazione che attesta la variazione in diminuzione relativa alla detassazione per investimenti ambientali ed i conteggi per la determinazione delle somme dovute.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto