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8 Febbraio 2019

Spese sostenute per ospiti di un festival: le regole sulla deducibilità e detraibilità

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di deducibilità delle spese di ospitalità ai fini delle imposte dirette e dell’Iva (Risposta n. 22 del 1° febbraio 2019).

L’istante è un’associazione culturale che si occupa di sviluppo e diffusione della cultura e della tecnica cinematografica ed audiovisiva. Svolge anche attività commerciale in relazione alla gestione di due sale cinematografiche nella città nella quale ha la sua sede.

L’associazione istante, nell’ambito della propria attività caratteristica, organizza un festival di cinema popolare. In tale occasione ha sostenuto delle SPESE DI OSPITALITA’, al fine di raggiungere degli obiettivi pubblicitari e di incrementare i propri ricavi, in favore dei seguenti soggetti:

  • vip e testimonial. Si tratta di personalità del cinema internazionale che presentano nelle sale i film e partecipano agli incontri organizzati dall’associazione;
  • giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche ed umanistiche. Si tratta di persone che operano nel settore della comunicazione per le quali sono allestite delle sale stampa al fine della redazione di articoli, recensioni e “social news”;
  • relatori addetti al settore. Si tratta di esperti del cinema, produttori e distributori che partecipano alle tavole rotonde organizzate dall’associazione.
  • consulenti esteri. Si tratta di collaboratori che nel corso dell’anno operano all’estero e nel corso del festival sono presenti per contribuire attivamente all’organizzazione dell’evento.

Le spese di ospitalità riguardano il vitto e l’alloggio, ma anche le spese di viaggio e trasporto sostenute nel periodo di svolgimento del festival.

Secondo quanto sostenuto dall’istante, gli ospiti sono anche potenziali clienti dell’associazione e sono generatori diretti di ricavi in quanto le suddette spese rendicontate per l’ospitalità generano dei ricavi derivanti dai contributi pubblici. Inoltre, spesso, a fronte del sostenimento da parte dell’associazione delle spese di ospitalità, gli ospiti sono tenuti ad adempiere ad alcune obbligazioni, come partecipare alla presentazione di un film o rilasciare delle interviste dedicate (non si tratta, pertanto, di prestazioni del tutto prive di corrispettivo).

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di portare in deduzione le spese di ospitalità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità della relativa Iva nelle liquidazioni nelle quali sono registrate le fatture, dal momento che si tratta per l’istante di spese integralmente inerenti l’attività produttiva dei ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, affermato che le spese di ospitalità sostenute dall’associazione istante non possono essere considerate come spese di pubblicità.

Le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive avente come causa quella di portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto dell’impresa, così da stimolarne la domanda sul mercato.

Le SPESE DI RAPPRESENTANZA sono, invece, quelle spese sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Tali spese sono deducibili entro un limite determinato in misura percentuale rispetto all’ammontare dei ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in virtù della normativa in materia, si può affermare che le spese di ospitalità sono generalmente da qualificare come spese di rappresentanza, tranne nelle ipotesi nelle quali siano sostenute per ospitare clienti, attuali, ma anche potenziali, in occasioni specifiche, all’interno di contesti commerciali precisi, come fiere, mostre, esposizioni o eventi simili. In questo caso, le spese di ospitalità assumono una rilevanza diversa rispetto alle spese di rappresentanza, in quanto sono strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell’impresa. Pertanto, tali spese, sostenute in tali specifiche occasioni, non saranno soggette ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, ha affermato che le spese di ospitalità sostenute dall’istante, nei confronti di tutte le categorie di ospiti, non presentano le caratteristiche delle spese di pubblicità.

Le spese di vitto destinate a tutte le categorie di ospiti sono da considerarsi nell’ambito delle spese di rappresentanza, in quanto sostenute in maniera indistinta sia per i clienti, sia per gli altri destinatari.

Le altre spese di ospitalità relative ai vip e testimonial ed ai giornalisti e studenti sono, anch’esse, riconducibili alle spese di rappresentanza.

Non si tratta di spese integralmente deducibili, dal momento che i soggetti in favore delle quali sono sostenute non rientrano nella categoria dei clienti, né attuali, né potenziali. Tali ospiti sono invitati all’evento, non come potenziali clienti, ma come potenziali promotori dell’evento medesimo.

Riguardo alle spese di ospitalità sostenute in favore degli addetti ai lavori, l’Agenzia delle Entrate ha distinto quelle sostenute in favore dei partecipanti al festival in qualità di potenziali acquirenti dei film (spese integralmente deducibili) dalle spese per gli addetti ai lavori qualificabili come agenti e, quindi, non potenziali clienti.

Quanto alle spese di ospitalità relative ai consulenti esteri, tali oneri concorrono alla formazione della base imponibile Ires. Dal punto di vista del percettore di tali spese, si tratta di remunerazioni erogate a fronte di prestazioni di servizi occasionalmente in Italia da parte del collaboratore non residente nel nostro Paese.

In materia di Iva, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le spese di rappresentanza non sono detraibili, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 Euro.

Con riferimento al caso specifico, le spese di ospitalità riconducibili alle spese di rappresentanza saranno, pertanto, indetraibili ai fini Iva.

Tra le spese sostenute dall’istante non qualificabili come spese di rappresentanza, si distinguono le spese di alloggio per le quali l’Iva addebitata è detraibile secondo i principi generali, nella misura nella quale gli acquisti sono inerenti alle operazioni che consentono la detrazione. L’Iva relativa alle spese di trasporto sostenute dall’istante, invece, non è detraibile, in quanto la regola generale vuole che, salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone.

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