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17 Luglio 2015

Spese contestate in sede di accertamento sintetico: sufficiente l’estratto conto per la prova contraria

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 14885 del 16 luglio 2015, ha escluso la legittimità degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati in aumento, ai fini Irpef, i redditi dichiarati dal contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva negato che i resoconti bancari dai quali risultavano le movimentazioni effettuate negli anni presi in considerazione costituissero prova sufficiente a dimostrare che il maggiore reddito, determinato in sede di accertamento, fosse esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In Commissione Tributaria Regionale, invece, era stata adottata una decisione completamente diversa. I Giudici di secondo grado, infatti, avevano riconosciuto che il contribuente aveva fornito una prova documentale sufficiente a dimostrare che gli investimenti effettuati, e contestati dall’Amministrazione finanziaria, erano stati finanziati grazie al consistente introito derivante dalla vendita di un immobile di sua proprietà.

In particolare, risultava che il contribuente aveva acquistato un immobile finanziando tale acquisto con quanto ricavato dalla vendita di un capannone. Di tale circostanza, secondo la CTR, era stata fornita prova idonea.

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado.

La Suprema Corte ha ricordato i confini della prova contraria a carico del contribuente in caso di accertamento induttivo sintetico. Il contribuente deve dimostrare, con idonea documentazione, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Inoltre, anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

In sostanza, deve essere fornita una prova documentale di circostanze che facciano capire che i redditi in questione siano stati utilizzati, o che avrebbero potuto essere utilizzati, per coprire le spese contestate in sede di accertamento. La prova fornita deve, quindi, escludere che i redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, come un ulteriore finanziamento finanziario. In questo caso, infatti, tali redditi non giustificherebbero le spese ed il tenore di vita accertati, che tornerebbero ad essere collegati a redditi non dichiarati dal contribuente.

La Corte di Cassazione ha, però, anche precisato che la prova documentale richiesta al contribuente non è particolarmente onerosa, potendo consistere, come avvenuto nel caso di specie, nell’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari che siano idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi oggetto di esame, e non il semplice “transito” nella disponibilità del contribuente.

La Corte di Cassazione ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, con compensazione delle spese di giudizio, dal momento che la decisione risulta avere dei caratteri di novità rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente più rigoroso.

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