Con la Risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi disposta a seguito dell’emergenza da Coronavirus.
Riguardo alla proroga dal 16 al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che riguarda i versamenti dovuti a qualsiasi titolo da tutti i contribuenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria che, in un primo momento, era stata prevista soltanto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano è stata, poi, estesa a tutta una serie di categorie di contribuenti individuate al secondo comma dell’articolo 61 del Decreto “Cura Italia”. Per tutti i soggetti in questione, inoltre, è stata disposta la sospensione dei versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo del 2020.
In una tabella allegata alla Risoluzione sono stati elencati i codici ATECO riferibili alle attività economiche interessate da tali sospensioni. Si va da coloro che svolgono attività di trasporto o forniscono servizi di trasloco agli alberghi e villaggi turistici, da coloro che svolgono attività di ristorazione, anche ambulante, ai soggetti che effettuano il noleggio di autovetture o biciclette, dai soggetti che operano nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dell’aggiornamento professionale a coloro che gestiscono palestre o piscine.