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8 Giugno 2018

Società tra professionisti: le indicazioni dell’Inps

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Nella Circolare n. 77 del 1° giugno 2018, l’Inps si è occupata delle società tra professionisti, un istituto di particolare rilevanza ed interesse.

Un paragrafo della Circolare è dedicato alla disciplina delle società tra professionisti.

E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del quinto libro del Codice Civile. Le società tra professionisti, pertanto, possono assumere la forma di:

  • società semplice,
  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice,
  • società per azioni,
  • società in accomandita per azioni,
  • società a responsabilità limitata,
  • società cooperative. Nelle società cooperative tra professionisti il numero di soci non deve essere inferiore a tre.

L’atto costitutivo delle società tra professionisti deve possedere i seguenti requisiti:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso del titolo di studio abilitante o di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Elemento importante è che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci;
  • la definizione di criteri e modalità che garantiscano l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società soltanto da parte dei soci che abbiano i requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio della loro attività professionale;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo di appartenenza con un provvedimento definitivo.

Non è consentito che uno stesso soggetto sia socio di più società tra professionisti. E’ precisato che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto riguardante le attività professionali che gli sono state affidate.

La società tra professionisti, inoltre, può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

Un altro paragrafo della Circolare dell’Inps riguarda specificamente i criteri e le modalità di conferimento dell’incarico professionale e della sua esecuzione. E’ previsto che, fin dal primo contatto con il cliente, la società tra professionisti informi il cliente medesimo del diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più soci professionisti da lui scelti.

Nell’esecuzione dell’incarico, inoltre, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, per particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di eventuali sostituti. I nominativi degli ausiliari e dei sostituti devono essere comunicati al cliente ed il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto, entro tre giorni dalla comunicazione, il proprio dissenso.

Il successivo paragrafo della Circolare riguarda gli obblighi di iscrizione.

Vi è una parte del Regolamento di attuazione della disciplina in materia nella quale sono regolate le cause di incompatibilità in relazione alla partecipazione del socio alla società tra professionisti ed all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

La società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con espressa specificazione della qualifica di società tra professionisti. La società tra professionisti, inoltre, deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Se la società svolge più attività professionali, l’iscrizione dovrà avvenire presso l’albo o il registro dell’Ordine o collegio professionale relativo all’attività prevalente.

Per quanto riguarda il censimento delle società tra professionisti, esso avverrà secondo modalità differenti a seconda dell’Ordine al quale risultano iscritte tali società. L’elenco dei soci professionisti sarà depositato presso gli albi. I controlli sul possesso dei requisiti da parte dei soci professionisti viene esercitato in ogni caso dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Nella Circolare, sono, infine, inserite una serie di istruzioni operative riguardo alle procedure che devono seguire gli uffici dell’Inps al momento della richiesta del PIN da parte dei rappresentanti legali delle società tra professionisti.

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