L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai servizi resi tramite “App Mobile” per gli smartphone riguardo ai servizi di mensa. Lo ha fatto attraverso il Principio di Diritto n. 3 pubblicato l’8 ottobre 2018.
Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate è che i servizi in questione sono assimilabili ai servizi di mensa resi attraverso i tradizionali buoni pasto e, quindi, devono essere disciplinati, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, allo stesso modo.
Pertanto, ai fini Irpef, la determinazione del reddito di lavoro del dipendente che riceve il servizio avverrà alle condizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, ossia non concorreranno a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle effettuate in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi.
Ai fini dell’Ires, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire questi servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità previste per tali spese.
Per quanto riguarda l’Iva, infine, sono applicabili le aliquote ridotte del 4 % e del 10 %.