Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2019, sono stati fissati dei nuovi termini in relazione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Ricordiamo che, con un precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.
Con un Provvedimento del 21 dicembre 2018, inoltre, sono state modificate le modalità in base alle quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione le fatture elettroniche emesse e ricevute, per gli operatori Iva o i soggetti da loro delegati, e le fatture elettroniche ricevute, per i consumatori finali. E’ stata, in particolare, prevista una specifica funzionalità, disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, che consente ai soggetti suddetti di aderire al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Successivamente, è stato disposto lo slittamento di alcuni termini. In particolare, è stato previsto, con un Provvedimento del 29 aprile 2019, che la funzionalità relativa all’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia disponibile dal 31 maggio 2019 e che sia possibile aderire al servizio fino al 2 settembre 2019.
A seguito di numerose richieste di un ampliamento ulteriore dei termini per l’adesione al servizio, con il Provvedimento ora emanato, è stato disposto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sia disponibile dal 1° luglio 2019 e che sia possibile aderire al servizio fino al 31 ottobre 2019.
L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino a sessanta giorni dal termine del periodo previsto per effettuare l’adesione al servizio per cancellare i file xml delle fatture elettroniche memorizzati nel periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere alla cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche è di sessanta giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.