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15 Novembre 2019

Servizi di alberghi e ristoranti: le regole di certificazione dei corrispettivi

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello in materia di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Il quesito è stato posto da una società che, nell’esercizio della propria attività alberghiera con ristorante, ha sempre certificato i corrispettivi ricevuti mediante scontrini fiscali o ricevute fiscali.

In virtù delle nuove disposizioni in materia, dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo è stato, tra l’altro, anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le ipotesi nelle quali vengono rese delle prestazioni di servizi nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno presso la struttura e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggio, italiana o estera, e, al momento della conclusione del soggiorno, non pagano nessun corrispettivo direttamente alla società istante.

In particolare, vi sono dei casi in cui le agenzie di viaggio prenotano il soggiorno in nome e per conto del cliente che versa il corrispettivo delle prestazioni ricevute direttamente all’istante. In altri casi, invece, le agenzie di viaggio acquistano la disponibilità di una o più camere per un dato periodo e, al momento della prenotazione, indicano alla struttura alberghiera il nome del cliente al quale è destinata la camera. In questi ultimi casi, il cliente paga al contribuente istante soltanto quanto dovuto per gli eventuali servizi extra, mentre gli importi dovuti per le prestazioni alberghiere e di ristorazione vengono versati dalle agenzie di viaggio. Quindi, i corrispettivi per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono certificati alle agenzie di viaggio al momento del pagamento.

La prassi adottata dal contribuente è quella di emettere una fattura, al termine del soggiorno, all’agenzia di viaggio qualora sia italiana. Qualora si tratti, invece, di un’agenzia di viaggio estera, viene prima emessa una ricevuta fiscale provvisoria con la dicitura “corrispettivo non pagato” e, poi, al momento del pagamento, viene emessa un’altra ricevuta per l’importo incassato che viene registrata a corrispettivi.

Il quesito riguarda le modalità di gestione delle ricevute “in sospeso”, dal momento che i misuratori fiscali memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi senza distinguere tra gli importi pagati e gli importi non pagati. La stessa questione dei “sospesi” riguarda i clienti che frequentano abitualmente il ristorante dell’istante e saldano il corrispettivo non tutte le volte, ma a scadenze prestabilite o a fine mese.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 486 del 14 novembre 2019, ha fornito diverse indicazioni.

Quando le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono acquistate direttamente dal cliente al quale sono rese, anche se tramite un’agenzia di viaggio che gestisce la prenotazione, l’operazione deve essere certificata fino al 31 dicembre 2019 mediante l’emissione di uno scontrino fiscale o di una ricevuta fiscale e, dal 1° gennaio 2020 (o dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 Euro), tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, oltre che con l’emissione del documento commerciale.

Rimane ferma la possibilità per il cliente di richiedere fattura, la quale dovrà essere emessa in formato elettronico e dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, con obbligo di rilascio di una copia analogica, salvo rinuncia da parte del cliente stesso.

Con lo stesso documento potranno essere certificati sia i corrispettivi per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, sia quelli per i servizi extra resi al cliente.

Quando, invece, le prestazioni di servizi sono acquistate dalle agenzie di viaggio in nome proprio, per essere poi cedute ai clienti che fruiscono delle prestazioni medesime, il corrispettivo versato deve essere certificato tramite fattura.

Le operazioni sono imponibili in Italia, sia che l’agenzia di viaggio acquirente sia italiana, sia che tratti di un’agenzia estera.

Al momento del pagamento del corrispettivo, anche parziale, dovrà essere emessa una fattura elettronica da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio nel caso di agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio italiano o dovrà essere emessa una fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) in caso di agenzie di viaggio non residenti in Italia, con l’obbligo di darne comunicazione tramite il cosiddetto “esterometro”. E’ possibile comunque un accordo con il destinatario della fattura al fine di emettere la fattura tramite il Sistema di Interscambio così da evitare la comunicazione dell’esterometro.

Il contribuente istante, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi, può utilizzare una fattura pro-forma o un altro documento analogo, compreso un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. I relativi dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate e si terrà conto della regola secondo la quale i corrispettivi relativi ai servizi sono rilevanti ai fini Iva solo al momento del loro incasso o, se anteriore, della loro fatturazione, in modo tale da giustificare l’eventuale disallineamento tra i dati trasmessi per via telematica e la liquidazione periodica Iva.

Anche nel caso di clienti che pagano i servizi di ristorazione soltanto a scadenze prestabilite o a fine mese, ciascuna operazione deve essere certificata mediante l’emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso” e, al momento del pagamento, dovrà essere emesso un documento commerciale che riepiloghi tutti i servizi resi oppure, se richiesta, dovrà essere emessa una fattura riepilogativa.

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