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28 Febbraio 2020

Separazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile: la cessione della casa coniugale subisce la decadenza dai benefici prima casa

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Un nuovo quesito riguardante questioni fiscali nell’ambito di una separazione personale tra coniugi.

Con un’istanza di interpello, è stata rappresentata all’Agenzia delle Entrate la seguente situazione. Nel 2014, il contribuente istante aveva acquistato insieme alla moglie un immobile ad uso abitativo, beneficiando delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Ad ottobre del 2018, si era poi separato consensualmente dalla moglie con un accordo sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile e, quindi, seguendo la procedura che non prevede l’omologazione dell’accordo tra coniugi da parte di un Giudice.

A novembre del 2018, sulla base dell’accordo di separazione, l’abitazione coniugale era stata ceduta a terzi. L’istante , inoltre, non era nelle condizioni di poter acquistare una nuova abitazione entro un anno da tale cessione.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la decadenza o meno dalle agevolazioni “prima casa” a seguito della vendita della casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall’acquisto dell’immobile stesso.

Nella Risposta n. 80 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa applicabile in linea generale in materia secondo la quale se, nel quinquennio successivo all’acquisto, si trasferisce l’immobile comprato con i benefici fiscali “prima casa” e non si acquista entro un anno un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dalle agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato la normativa che prevede l’esenzione fiscale per gli atti ed i documenti connessi al divorzio o alla separazione tra coniugi. Secondo propri documenti di prassi (in particolare, è richiamata la Risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019), conformi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, si può affermare che la cessione a terzi di un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali previste per la “prima casa”, in virtù di clausole di un accordo di separazione tra coniugi omologato dal Giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dalle agevolazioni medesime.

Riguardo al caso specifico sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa (Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014) secondo la quale la separazione personale tra coniugi può avvenire tramite un accordo stipulato di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile. Si tratta di una modalità semplificata di separazione che non prevede l’obbligatorietà della presenza degli avvocati e che è soggetta a particolari limitazioni.

In particolare, la separazione consensuale con accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Quindi, eventuali pattuizioni che contengano trasferimenti patrimoniali non possono essere considerate come parte integrante di tale procedura di separazione consensuale.

Pertanto, non può trovare applicazione l’esenzione da imposte prevista per gli atti connessi alla separazione. In più, non può trovare applicazione al caso del contribuente istante la suddetta Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che faceva riferimento alla diversa ipotesi di una separazione realizzatasi nell’ambito della procedura della negoziazione assistita.

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