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16 Ottobre 2020

Se l’attività prevalente è sospesa, sì al credito d’imposta per locazione negozi e botteghe

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Ancora chiarimenti riguardo al credito d’imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi.

I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione della risposta ad un’istanza di interpello presentata da un imprenditore. Questi svolge due diverse attività all’interno di un locale preso in locazione appartenente alla categoria catastale C/1.

L’istante ha rappresentato che soltanto una delle due attività è stata sospesa nel mese di marzo del 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, mentre ha potuto continuare a svolgere la seconda attività di rivendita di generi di monopolio.

Il quesito riguarda la possibilità per l’istante di usufruire del credito d’imposta introdotto dal Decreto “Cura Italia” in riferimento al canone di locazione versato a marzo dalle imprese che hanno dovuto sospendere la loro attività. Nel caso specifico, l’attività sospesa rappresenta l’attività prevalente nel 2019.

Nella Risposta n. 468 del 13 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le condizioni per poter beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto “Cura Italia” nella misura del 60 % delle spese sostenute a marzo del 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione relativi ad immobili con categoria catastale C/1 sono:

  • il contribuente deve essere titolare di un’attività economica oggetto di sospensione, in quanto non considerata essenziale;
  • il contribuente deve essere intestatario di un contratto di locazione relativo ad un immobile che rientra nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi);
  • il canone di locazione relativo al mese di marzo del 2020 deve essere stato effettivamente corrisposto.

Con una Risoluzione del 20 marzo 2020, una Circolare del 3 aprile 2020 e una Circolare del 6 maggio 2020 sono state fornite le prime indicazioni riguardo a tale credito d’imposta. In particolare, è stato precisato (sia pur con riferimento all’agevolazione della sospensione dei versamenti introdotta dal Decreto “Cura Italia”) che, in caso di esercizio di più attività d’impresa delle quali solo alcune sono state oggetto di sospensione, per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che le attività sospese siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Le attività svolte in maniera prevalente sono quelle dalle quali è derivato, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità di ricavi o compensi.

Nel caso specifico, l’istante ha rappresentato che l’attività oggetto di sospensione è quella i cui ricavi, nel 2019, hanno rappresentato più del 50 % dei ricavi complessivi, tenendo conto anche dei ricavi derivanti dall’altra attività esercitata dall’imprenditore.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’istante possa beneficiare, nel rispetto degli altri requisiti di legge, del credito d’imposta in questione, calcolato sull’intero importo del canone di locazione relativo al mese di marzo del 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che, per evitare la sovrapposizione di agevolazioni in capo agli stessi soggetti e per le medesime spese, nel Decreto “Rilancio” è stato previsto espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta introdotto con il Decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati in relazione al mese di marzo del 2020.

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