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29 Luglio 2022
5 Minuti di lettura

Se la fatturazione elettronica è volontaria, deve comunque essere indicato il codice fiscale del cliente.

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Come adempiere correttamente agli obblighi di certificazione dei corrispettivi quando si vuole emettere fattura e non si ha a disposizione il codice fiscale del cliente perché questi non l’ha richiesta?

L’istante gestisce una piattaforma on-line. Per assicurare il rispetto degli adempimenti fiscali relativi alle prestazioni fornite agli utenti, l’istante sottoscrive degli accordi specifici con due diversi soggetti, sulla base dei quali questi ultimi conferiscono all’istante incarico nella fase di ricerca, esecuzione e pagamento e l’istante fornisce servizi di riscossione ed elaborazione dei pagamenti, compresa l’emissione di fatture e ricevute per conto di coloro che conferiscono l’incarico.

Nel caso in cui l’operazione sia soggetta a fatturazione elettronica, l’istante invia i dati ad un terzo fornitore di servizi di fatturazione certificato, che a sua volta invia la fattura per conto del conferente. L’utente finale deve pagare una tariffa tramite la piattaforma elettronica per il servizio ed i soggetti conferenti corrispondono una commissione per i servizi resi.

La società terza residente all’estero della quale l’utente si avvale per assolvere gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e di fatturazione elettronica, dal 2021, ha preso in considerazione, in alternativa al sistema di fatturazione ordinaria, la realizzazione del cosiddetto “scontrino elettronico”, con l’emissione della fattura per conto del soggetto conferente soltanto in caso di esplicita richiesta da parte dell’utente finale. Però, soltanto il possesso delle credenziali dei singoli utenti per l’utilizzo dei servizi elettronici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) consentirebbe alla società terza l’automazione del sistema di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi. Il sistema risulterebbe molto oneroso ed avrebbe delle ripercussioni in materia di privacy.

L’istante e la società estera stanno valutando, quindi, la sostituzione di tale sistema con l’emissione volontaria delle fatture in base a quanto previsto dagli articoli 21 o 21-bis del Decreto Iva, in formato cartaceo o elettronico, con riferimento a tutti i servizi prenotati e pagati tramite la piattaforma elettronica, anche nei casi in cui l’utente finale non ne faccia espressa richiesta.

La possibilità di reperire il codice fiscale o la partita Iva dei singoli utenti finali non risulterebbe, però, agevole, soprattutto per le problematiche connesse alla tutela della privacy nel caso di richiesta generalizzata di tali informazioni.

La richiesta dell’istante è, pertanto, quella di poter procedere all’emissione diretta della fattura elettronica per conto del conferente anche quando, qualora l’utente finale non abbia fatto esplicita richiesta della fattura, non disponga di tutti i dati richiesti per la compilazione della fattura stessa. In particolare, quando l’istante non dispone del codice fiscale dell’utente perché questi non ha fatto espressa richiesta della fattura, potrebbe compilare le fatture, inserendo nel campo relativo ai dati del cessionario o committente e nel campo relativo al codice fiscale dello stesso soggetto il codice fittizio “0000000”, senza che il documento sia scartato ed in modo tale che vengano adempiuti comunque correttamente gli obblighi di fatturazione in nome e per conto del conferente?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 378 del 14 luglio 2022, ha ricordato il principio generale secondo il quale, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la fattura sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente o da un terzo (articolo 21, comma 1, del Decreto Iva).

Quindi, ci si può avvalere di strumenti alternativi alle fatture, come ricevute e scontrini fiscali o sistemi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, soltanto in via eccezionale in ipotesi tipizzate (articolo 22 del Decreto Iva). Prevale comunque l’obbligo di emissione della fattura nel caso di richiesta in tal senso da parte del consumatore.

L’emissione della fattura non è, quindi, obbligatoria se non richiesta dal cliente. Questo non esclude la facoltatività dell’emissione della fattura, se il cedente del bene o il prestatore del servizio esprima la propria intenzione di emettere fattura ed il cessionario del bene o il committente del servizio non manifesti una volontà contraria.

Se questa facoltà di emettere fattura viene esercitata, il documento emesso dovrà possedere tutti gli elementi previsti obbligatoriamente dagli articoli 21 e 21-bis (per le fatture emesse in forma semplificata) del Decreto Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che già in precedenza aveva chiarito che, qualora la fattura sia emessa tramite il Sistema di Interscambio, dovranno essere rispettate tutte le relative regole tecniche e procedurali, tra le quali quella di indicare in tutte le fatture il numero di partita Iva o il codice fiscale del committente / cessionario. Se questo obbligo non è adempiuto, si genera un errore ed il documento viene scartato. E le specifiche tecniche attualmente vigenti prevedono ancora l’indicazione, tra i dati del cessionario / committente, del suo codice fiscale.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che qualora il cedente / prestatore di un bene / servizio che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 22 del Decreto Iva voglia, direttamente o mediante un terzo, documentare i corrispettivi percepiti emettendo una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio in alternativa al sistema di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, può farlo, ma soltanto indicando nel documento emesso il codice fiscale del cessionario / committente correttamente acquisito.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, a tutti i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 Euro e, dal 1° gennaio 2024, anche a tutti gli altri soggetti. Quindi, dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, tutti gli operatori dovranno emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

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