NULL
Altre Novità
17 Ottobre 2014

Scambio di informazioni sulle operazioni con l’estero: i contribuenti non devono comunicare l’indirizzo Pec se è già presente nell’elenco Ini-Pec

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 88 del 14 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al provvedimento adottato congiuntamente dall’Agenzia medesima e dalla Guardia di Finanza, l’8 agosto 2014, con il quale sono state definite le modalità tecniche dello scambio di informazioni sulle operazioni con l’estero.

In tale provvedimento, è previsto che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che esercitano attività finanziaria, i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 ottobre, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa attuale già prevede che le società e le imprese individuali debbano comunicare il proprio indirizzo Pec al registro delle imprese, i professionisti ai rispettivi ordini, le Pubbliche Amministrazioni al Centro nazionale per l’informatica della pubblica amministrazione.

Inoltre, nella Risoluzione, è chiarito che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate può provvedere direttamente ad acquisire gli indirizzi di posta elettronica certificata dal pubblico elenco dell’INI-PEC.

L’INI-PEC è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, nel quale sono raccolti tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti nel territorio italiano, liberamente accessibile anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che altri organismi associativi hanno già comunicato, sulla base di protocolli d’intesa, gli indirizzi Pec all’Agenzia.

Pertanto, i soggetti che hanno già effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità suddette non devono procedere nuovamente alla comunicazione, in virtù del provvedimento dell’8 agosto 2014.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto