Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, sono state individuate le imposte e le tasse che vengono rimborsate secondo procedure automatizzate e sono state determinate le relative modalità di esecuzione dei rimborsi.
All’articolo 1 del Decreto Ministeriale, è stabilito che l’Agenzia delle Entrate, mediante procedure automatizzate, dispone i rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste che contengono, per ciascun periodo e tipo di imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta che deve essere rimborsata.
Sono comunque fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche disposizioni.
Il pagamento dei rimborsi suddetti avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il beneficiario deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente, e le eventuali variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario.
Qualora si tratti di rimborsi a persone fisiche e non vengano comunicate le coordinate bancarie o postali, l’erogazione avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a. Le somme possono essere incassate presso tutti gli uffici postali oppure versate sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.
Al fine dei pagamenti dei suddetti rimborsi, sono comunque valide le comunicazioni delle coordinate dei conti correnti che sono state inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale.