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20 Marzo 2015

Revoca delle agevolazioni prima casa: il mancato trasferimento della residenza non è giustificato dalla mancata ultimazione dei lavori nella casa acquistata

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5015 del 12 marzo 2015, ha riconosciuto la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti della contribuente per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. L’acquirente, infatti, non aveva trasferito la propria residenza, entro diciotto mesi dall’acquisto, nel Comune nel quale era ubicato l’immobile oggetto della compravendita.

In primo e secondo grado, era stata data ragione alla contribuente sulla base dell’esistenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dal protrarsi di lavori di ristrutturazione nell’immobile.

La Corte di Cassazione ha ribadito un proprio orientamento già espresso in precedenza secondo il quale non integra un evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, dal momento che, in mancanza di specifiche disposizioni, non vi è ragione per differenziare il regime fiscale di un acquisto del genere rispetto a quello di un immobile già edificato.

Ancor più, poi, tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie, nel quale l’immobile era stato sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo anche nel merito, ha respinto l’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente.

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