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11 Giugno 2021
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Definite le regole di attuazione della Sugar tax.

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Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2021, sono state definite le modalità di applicazione della nuova imposta di consumo sulle bevande edulcorate (la cosiddetta Sugar tax).

L’imposta in questione è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio per il 2020. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022.

Prima di tutto, cosa può definirsi “bevanda edulcorata”? Sono bevande edulcorate, secondo quanto stabilito all’articolo 1 del Decreto Ministeriale, le bevande finite ed i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o di altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti (ossia delle sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

Quali sono i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione? L’articolo 2 del Decreto Ministeriale prevede che, per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute dal fabbricante a consumatori nel territorio italiano o a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante. Qualora, invece, le bevande siano ottenute per conto di un soggetto residente o non residente in Italia che provvede anche alla loro cessione a consumatori nel territorio italiano o a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento dell’imposta è lo stesso soggetto cedente. Per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi che appartengono all’Unione Europea, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto acquirente che riceve le medesime bevande nel magazzino regolarmente denunciato. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, obbligato al pagamento dell’imposta è il soggetto che effettua l’importazione definitiva in Italia delle medesime bevande.

I soggetti che intendono realizzare delle bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati dovranno denunciare, per ciascun impianto di produzione, l’esercizio dell’attività di produzione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E’ tenuto all’obbligo di denuncia anche il soggetto che intende realizzare delle bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento ed il soggetto che intende cedere bevande edulcorate, ottenute per suo conto in un impianto di produzione, a consumatori nel territorio italiano o a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. Se quest’ultimo soggetto non è residente in Italia si avvarrà di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale, provvedendo a comunicarne i dati identificativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima di iniziare l’attività di cessione di bevande edulcorate.

Inoltre, il soggetto residente in Italia che intende acquistare, nell’esercizio di un’attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, prima di iniziare tale attività di acquisto, ne dovrà denunciare l’esercizio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’obbligo di denuncia in questione è tenuto anche il soggetto non residente nel territorio italiano che intende effettuare lo stesso tipo di acquisti. Anche in questo caso il soggetto non residente dovrà avvalersi di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale, provvedendo a comunicarne i dati identificativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima di iniziare l’attività di acquisto delle bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Quali sono gli adempimenti del fabbricante? Secondo quanto disposto all’articolo 5 del Decreto Ministeriale, il fabbricante deve redigere un prospetto riepilogativo con tutta una serie di annotazioni indicate nel Decreto medesimo. Inoltre, il fabbricante che realizza, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate dovrà redigere anche una scheda riepilogativa degli edulcoranti. Per le bevande edulcorate ottenute per conto di soggetti cedenti ed estratte negli impianti di produzione, il fabbricante dovrà trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il mese successivo a quello di effettuazione delle movimentazioni, un prospetto riepilogativo mensile dei quantitativi di bevande edulcorate estratti per ciascun soggetto cedente e gli stessi dati devono essere comunicati a ciascun soggetto cedente affinché possa assolvere al versamento dell’imposta.

Quali sono gli adempimenti dell’acquirente? Secondo quanto previsto all’articolo 6 del Decreto Ministeriale, l’acquirente residente in Italia ed il rappresentante fiscale dell’acquirente non residente in Italia devono redigere un prospetto riepilogativo nel quale sono annotati, per ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi che sono stati acquistati da Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Tutti questi prospetti riepilogativi devono essere tenuti in formato elettronico. Devono poi essere stampati mensilmente o su richiesta dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o degli appartenenti alla Guardia di Finanza.

L’accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo medesimo dovuto. Nelle dichiarazioni, il fabbricante dovrà indicare, per ciascun impianto di produzione ed in riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per proprio conto, i quantitativi ceduti nel mese di riferimento ai consumatori nel territorio italiano ed a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi delle bevande edulcorate esenti ed i quantitativi delle bevande edulcorate per i quali non si applica il tributo. Nelle dichiarazioni suddette, inoltre, l’acquirente residente in Italia ed il rappresentante fiscale dell’acquirente non residente in Italia indicano, in relazione a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti.

Per le bevande edulcorate che sono prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto terzo residente in Italia, le dichiarazioni mensili in questione sono presentate, in luogo del fabbricante, dallo stesso soggetto residente che provvede al versamento del tributo. Per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente in Italia, le dichiarazioni mensili sono presentate, in luogo del fabbricante, dal rappresentante fiscale del quale si avvale il soggetto non residente che provvede al versamento del tributo.

Le dichiarazioni devono essere trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo a quello al quale le dichiarazioni si riferiscono.

Vi sono dei casi di non applicazione del tributo o di esenzione previsti all’articolo 9 del Decreto Ministeriale. In particolare, il tributo non è dovuto sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione Europea o dallo stesso esportate. Il tributo non è dovuto neanche sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente, in possesso del codice identificativo e che siano da quest’ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell’Unione Europea o dallo stesso esportate. Inoltre, sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite, ed a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti che sono predisposti per diventare bevande tramite aggiunta di acqua o altri liquidi.

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