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8 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: Plastic tax, Sugar tax, più tasse per tabacchi e settore del gioco

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).

Evidenziamo qui l’introduzione delle nuove imposte sui manufatti in plastica destinati ad un singolo impiego (anche detta “Plastic tax”) e sulle bevande analcoliche edulcorate (anche detta “Sugar tax”) e la maggiore tassazione dei tabacchi e dei relativi prodotti e del settore del gioco:

  • IMPOSTA SUI MACSI (articolo 1, commi 634 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ stata istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, i MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. Secondo quanto precisato nelle disposizioni della Legge di Bilancio, questi manufatti sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. L’imposta non riguarda i MACSI compostabili, i dispositivi medici ed i MACSI adibiti a contenere e proteggere dei preparati medicinali. L’obbligazione tributaria nasce al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale o dell’introduzione nel territorio nazionale da altri Paesi dell’Unione Europea e l’imposta è esigibile al momento dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. I soggetti obbligati sono: per i MACSI realizzati in Italia, il fabbricante; per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica o il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore. L’imposta è fissata nella misura di 0,45 Euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI. L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali dalle quali devono risultare tutti gli elementi necessari per determinare l’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre al quale si riferisce. Le disposizioni che regolano la nuova imposta troveranno applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro il mese di maggio del 2020, con il quale saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina in questione. Inoltre, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati al contenimento, alla protezione, alla manipolazione ed alla consegna di merci o prodotti alimentari sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 % delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Si tratta di un credito d’imposta che può essere riconosciuto fino ad un importo massimo di 20.000 Euro per beneficiario ed utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione ed in quelle relative agli anni successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Infine, alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili, sostenute nel 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente.
  • TASSAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E DEI PRODOTTI ACCESSORI AL LORO CONSUMO (articolo 1, commi 659 e 660, Legge n. 160 del 2019). Sono state innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati ed è stata introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (come cartine e filtri). L’imposta di consumo è pari a 0,0036 Euro per ciascun pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita al pubblico.
  • IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (articolo 1, commi 661 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ stata istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, dove per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, che sia in grado di conferire sapore dolce alle bevande. L’imposta è fissata nella misura di 10 Euro per ettolitro, in caso di prodotti finiti, e di 0,25 Euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, delle bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale a consumatori nel territorio italiano o a ditte italiane esercenti il commercio che provvedono alla rivendita; all’atto del ricevimento delle bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, in caso di prodotti provenienti da Paesi dell’Unione Europea; all’atto dell’importazione definitiva in Italia, in caso di bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Devono pagare l’imposta il fabbricante nazionale, l’acquirente di prodotti UE e l’importatore. L’imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare entro il mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione. Le disposizioni che regolano tale imposta hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare entro il mese di agosto del 2020, con il quale saranno definite le modalità di attuazione della disciplina in materia.
  • PRELIEVO ERARIALE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E SULLE VINCITE (articolo 1, commi 731 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). La Legge di Bilancio per il 2020 ha colpito il settore del gioco. Dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sulle nuove slot machine e sugli apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica della quale fanno parte (Videolottery) sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 %, fino al 31 dicembre 2020, e nel 24 %, dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le slot e nell’8,50 %, fino al 31 dicembre 2020, e nell’8,60 %, dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi in rete. Inoltre, dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate che viene destinata alle vincite è ridotta e, in particolare, è fissata in una misura non inferiore al 65 % per le slot ed in misura non inferiore all’83 % per gli apparecchi in rete. Dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite alle slot machine ed alle Videolottery è aumentato al 20 % per la quota delle vincite eccedente il valore di 200 Euro. Dal 1° marzo 2020, poi, anche il diritto sulla parte delle vincite al Gratta e Vinci ed al Superenalotto eccedente i 500 Euro è aumentato al 20 %.

 

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