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18 Marzo 2017

Registro Pubblico Generale delle opere: l’attestazione dell’avvenuta registrazione non è soggetta all’imposta di bollo

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Un nuovo quesito è stato sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate tramite interpello. Il quesito riguarda il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale.

La Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali che cura la tenuta di tale Registro ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che la registrazione nel Registro medesimo svolge una funzione di pubblicità-notizia riguardo alla paternità delle opere e della loro pubblicazione. Coloro che intendono registrare la loro opera nel Registro Pubblico Generale devono depositare un’esemplare dell’opera con due dichiarazioni in originale, entrambe assoggettate all’imposta di bollo, datate e sottoscritte dal dichiarante. Un originale della dichiarazione viene restituito con la certificazione dell’avvenuta registrazione dell’opera.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità o meno dell’applicazione di un’ulteriore imposta di bollo sulla certificazione dell’avvenuta registrazione. La soluzione prospettata dalla Direzione istante è rappresentata dalla non applicabilità di un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella alla quale è soggetta la dichiarazione di deposito.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 che prevede che i certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato siano assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 16 Euro per ogni foglio.

In altra disposizione del medesimo D.P.R. è stabilito, però, che sul medesimo foglio possa essere scritto anche il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento nei pubblici registri. In questo caso, è dovuta un’unica imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, concluso che, dovendosi applicare nel caso specifico la seconda disposizione sopra richiamata, dal momento che la certificazione oggetto del quesito attesta l’avvenuta iscrizione dell’opera in un pubblico registro e viene apposta su un documento per il quale è stata già pagata l’imposta di bollo (ossia la dichiarazione di deposito dell’opera da registrare), deve ritenersi che non sia necessaria l’applicazione di un’ulteriore imposta di bollo sulla certificazione dell’avvenuta registrazione.

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