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25 Gennaio 2019

Registratori telematici: l’unica strada per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

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La nuova questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 9 del 22 gennaio 2019 è stata presentata da una società che invia telematicamente i dati dei corrispettivi, con punti vendita privi di registratori di cassa “fiscalizzati”. Tutti i punti vendita utilizzano dei computer che sono collegati ad un sistema gestionale centrale.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2018 ha abrogato la disposizione che consentiva alle imprese che operano nell’ambito della grande distribuzione di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’opzione per tale sistema di trasmissione telematica è rimasta valida fino al 31 dicembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che la situazione è cambiata dal 1° gennaio 2019. Da tale data, infatti, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono provvedere a certificare tali cessioni:

  • mediante il rilascio della RICEVUTA FISCALE o dello SCONTRINO FISCALE, tranne nel caso in cui sia richiesta la fattura, comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta;
  • tramite MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Questa forma di certificazione, inoltre, in riferimento al 2019, è volontaria per coloro che hanno esercitato la relativa opzione entro il 31 dicembre 2018; obbligatoria per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 Euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate; obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, quindi, emanato un Provvedimento (il Provvedimento del 28 ottobre 2016) con il quale sono state definite le disposizioni che permettono di attuare tale sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati.

In particolare, gli strumenti tecnologici sono definiti “REGISTRATORI TELEMATICI” e sono costituiti da componenti hardware e software in grado di registrare, memorizzare in memorie permanenti ed inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali.

I dati dei corrispettivi giornalieri sono memorizzati e trasmessi per via telematica esclusivamente mediante questi “Registratori Telematici”, che, al momento della chiusura giornaliera, generano un file XML, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-Registratore Telematico che rappresenta il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi, sigillati i file ed inviati al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Il Server può eventualmente essere collocato, insieme ai Server degli altri punti vendita aziendali, presso un unico locale centralizzato.

In questo sistema, occorre sempre garantire:

  • la trasmissione dei dati su un canale sicuro;
  • un’alta affidabilità della connessione così da ridurre al minimo i casi di interruzione del collegamento tra i punti cassa ed il Server – Registratore Telematico.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente che sono escluse delle soluzioni diverse, compresa l’ipotesi di un Server – Registratore Telematico unico e centralizzato per azienda, ancor più se collocato al di fuori del territorio nazionale.

Sono, altresì, escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengono inviati con la cadenza quotidiana prevista dalla legge, anche se salvati in forme che ne garantiscono l’immodificabilità.

Le stesse regole valgono nel caso di invio dei dati relativi ai distributori automatici.

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