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22 Marzo 2014

Rateazione delle somme dovute dai contribuenti: le norme più favorevoli trovano applicazione anche ai piani già vigenti

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Nella Risoluzione n. 32 del 19 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (cosiddetto “Decreto Fare”), con il quale è stato portato da due ad otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 

La questione è sorta, in particolare, riguardo all’applicabilità della nuova norma ai piani di rateizzazione già operanti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (22 giugno 2013).

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il medesimo Decreto ha previsto, in caso di rateazione delle somme iscritte a ruolo, che, qualora il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione possa essere aumentata fino a 120 rate mensili. 

Con riguardo a tale novità, è previsto espressamente nel Decreto di attuazione, datato 6 novembre 2013, che anche i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore del Decreto Legge possano, su richiesta del debitore ed in presenza delle condizioni previste dalla normativa, essere aumentati fino a 120 rate.

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate è, quindi, che, dal momento che la stessa ratio è sottesa alla novità normativa in esame (aumento del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione), questa trova applicazione anche ai piani di rateazione già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare”.

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