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13 Dicembre 2019

Produzione ed organizzazione di spettacoli teatrali: no all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle regole relative alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento specifico ad un’associazione senza scopo di lucro che si occupa principalmente di produrre ed organizzare spettacoli teatrali dal vivo.

L’associazione istante ha spiegato che, nell’ambito di questa attività, rilascia titoli di accesso che vengono emessi mediante apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate. Periodicamente, vengono inviati alla S.I.A.E. i dati dei riepiloghi giornalieri e mensili.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate è se l’associazione in questione sia tenuta ad adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri previsto dall’attuale disciplina per coloro che svolgono l’attività di commercio al dettaglio o attività assimilate.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 506 del 10 dicembre 2019, ha ricordato che, con un Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, sono stati previsti specifici esoneri riguardo all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in base alla tipologia di attività esercitata. Tra queste situazioni di esonero non è compresa l’attività di spettacolo e le attività connesse.

Vi è comunque per questo ambito una normativa specifica, prevista all’articolo 74-quater del Decreto Iva, che deroga alla disciplina ordinaria in materia di Iva. Tra le regole specifiche, è stabilito che le prestazioni degli spettacoli e le prestazioni accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’Iva è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.

L’articolo 74-quater del Decreto Iva, inoltre, prevede, riguardo alle modalità di certificazione dei corrispettivi, che le prestazioni siano certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate. Con un Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia del 13 luglio 2000 sono state definite anche le caratteristiche tecniche di tali misuratori ed i dati che devono essere contenuti nei titoli di accesso. In particolare, nel titolo di accesso devono essere indicati:

  • i dati previsti per gli scontrini fiscali;
  • la natura dell’attività esercitata;
  • la data e l’ora dell’evento;
  • il luogo, l’impianto e la sala nella quale si svolge l’evento;
  • il numero e l’ordine di posto;
  • la natura, il titolo ed ogni altro elemento identificativo dell’evento;
  • il corrispettivo per l’attività di spettacolo;
  • l’indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, eventuale dicitura “abbonato” ed estremi dell’abbonamento;
  • l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
  • le eventuali prestazioni accessorie;
  • i dati del soggetto emittente;
  • il Sigillo fiscale.

I dati dei corrispettivi devono essere trasmessi alla S.I.A.E. Inoltre, gli strumenti di emissione dei titoli di accesso devono essere abilitati ad emettere un riepilogo giornaliero dal quale risultino, per ciascun evento, i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera; l’incasso giornaliero con indicazione separata dell’imponibile, delle aliquote Iva applicate e degli importi dell’imposta, dell’ammontare incassato per le prevendite e dei corrispettivi per le eventuali prestazioni accessorie; i corrispettivi per gli abbonamenti emessi; il numero degli ingressi effettuati.

E’ previsto che i soggetti che emettono titoli di accesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate trasmettano alla S.I.A.E., per ciascuna giornata di attività o per ciascuna giornata di manifestazione, i dati contenuti nel riepilogo giornaliero e, per ciascun mese, i dati contenuti nel riepilogo mensile.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che i corrispettivi per le attività collegate agli spettacoli sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. I dati relativi ai titoli di accesso emessi, infatti, sono già oggetto di separata trasmissione alla S.I.A.E. in virtù di quanto disposto dal suddetto Decreto del 13 luglio 2000. La S.I.A.E. provvede a mettere a disposizione tali dati all’Anagrafe Tributaria.

L’obbligo di trasmissione telematica resta valido, invece, per i corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso, documentati generalmente con scontrini o ricevute fiscali.

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