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6 Febbraio 2015

Procedura di collaborazione volontaria: disponibile il modello per la richiesta di accesso

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E’ stato messo a disposizione, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e le relative istruzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la “collaborazione volontaria” (o voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente dei patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Tale procedura di collaborazione potrà essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni che sono state commesse fino al 30 settembre 2014.

Il modello di richiesta di accesso a tale procedura deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati ad Entratel o Fisconline, oppure tramite intermediari abilitati.

A tale proposito, con un Comunicato Stampa dal 3 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, che rientrano nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 322 del 1998 e nei successivi Decreti attuativi, possono inviare le richieste per accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria. Tra questi professionisti, vi sono anche gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile anche un format da utilizzare per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della necessaria documentazione.

In particolare, si evidenzia che la relazione deve essere strutturata nelle seguenti sezioni: introduzione; soggetti collegati; attività estere; redditi correlati alle attività estere; attività estere alla data di emersione; maggiori imponibili e ritenute non operate; effetti delle dichiarazioni riservate di cui all’articolo 13-bis del Decreto Legge n. 78/09.

E’ precisato che il contribuente può comunque aggiungere altri paragrafi per fornire ogni informazione che ritenga utile per la trattazione della procedura.

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