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22 Marzo 2019

Prestazione del fisioterapista: non è richiesta la fattura elettronica tramite SdI

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una nuova questione relativa alla fatturazione elettronica.

Il contribuente istante ha posto un quesito riguardo agli adempimenti che deve porre in essere come professionista che svolge l’attività di fisioterapista. In particolare, l’istante è un fisioterapista abilitato alla professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/masso-fisioterapista. E’ anche titolare di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitarie in varie discipline mediche e diretto da un apposito direttore sanitario.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il suo studio di fisioterapia di essere considerato come una struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari, pertanto, esonerata dall’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni sanitarie prestate, comprese quelle di masso-fisioterapia.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 78 del 19 marzo 2019, ha evidenziato che il Decreto Legge n. 119 del 2018 ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria.

Questi contribuenti, quindi, per il periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche in relazione alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

In virtù di un recente ulteriore intervento normativo, il divieto in questione si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento, però, alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Le conclusioni espresse dall’Agenzia delle Entrate in materia sono, pertanto, in riferimento al 2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono essere mai fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio. Questa regola vale a prescindere dal soggetto che eroga tali prestazioni (persona fisica o società) e le fattura agli utenti ed a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria;
  • qualora nell’erogazione della prestazione il contribuente (professionista persona fisica o società) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a tale soggetto e non direttamente all’utente, gli stessi dovranno documentare il servizio reso a mezzo fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio o nelle ipotesi di relativo esonero, resta fermo l’obbligo di documentare la prestazione tramite fattura elettronica extra Sistema di Interscambio o in formato analogico.

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