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27 Settembre 2019

Più operazioni nello stesso mese: indicazioni sulla data da inserire nella fattura unica

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla data da inserire in una fattura emessa per prestazioni di servizi.

Il contribuente istante si occupa di eseguire delle lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente e, una volta terminato il lavoro, riconsegna il materiale al committente, emettendo un Documento Di Trasporto con la causale “reso lavorato”.

Per le diverse operazioni di prestazione di servizi effettuate nei confronti dello stesso cliente, l’istante, alla fine di ciascun mese, emette una fattura elettronica che viene riscossa non prima di 30 giorni dalla data della fattura.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la data da indicare in fattura. A tal proposito, l’istante ha richiamato la modifica normativa entrata in vigore il 1° luglio 2019 con la quale è previsto che in fattura deve necessariamente essere indicata la data nella quale è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora sia diversa dalla data di emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 389 del 24 settembre 2019, ha precisato che restano vigenti, anche successivamente al 1° luglio 2019, le disposizioni che prevedono la possibilità, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, di emettere un’unica fattura (cosiddetta fattura “differita”), entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.

In questi casi, è possibile indicare una sola data che, come specificato in un documento di prassi, per le fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di Interscambio, sarà la data dell’ultima operazione.

Si tratta di una possibilità e non di un obbligo. La data indicata nella fattura elettronica dovrà comunque essere quella relativa al mese nel quale è effettuata una delle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi o nella quale è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo.

Pertanto, qualora siano effettuate più operazioni nel corso dello stesso mese (mese di settembre del 2019), accompagnate dai relativi documenti di trasporto (datati, nel caso specifico riportato dall’istante: 10, 20 e 28 settembre), nel campo della fattura elettronica destinato alla data del documento potrà essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione della fattura sia contestuale alla data di invio della fattura al Sistema di Interscambio (“data di emissione”);
  • la data di almeno una delle operazioni e, in particolare, la data dell’ultima operazione. Quindi, in questo caso, la data del 28 settembre 2019. E’ possibile indicare anche l’ultimo giorno del mese (30 settembre 2019) che rappresenta il momento di esigibilità dell’imposta. La fattura potrà comunque essere trasmessa al Sistema di Interscambio fino al 15 ottobre 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la possibilità di emettere la fattura differita è riconosciuta, in caso di operazioni di prestazioni di servizi, qualora si tratti di operazioni individuabili attraverso idonea documentazione. Il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizi effettuata, può utilizzare tutta la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare dell’attività svolta, dalla quale si possa individuare con certezza la prestazione che è stata eseguita, la data di effettuazione dell’operazione e le parti contraenti.

Se questi elementi risultano in modo chiaro e preciso, anche i documenti di trasporto utilizzati dall’istante possono essere considerati idonei a tal fine.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, nel caso specifico, dal momento che non si tratta di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non residenti in Italia e dal momento che il pagamento del corrispettivo avviene successivamente all’emissione della fattura, non si può parlare propriamente di fatture “differite”.

Si tratta, piuttosto, di una fattura che documenta più operazioni effettuate nel corso del mese, il cui momento impositivo, ossia quello nel quale l’imposta diviene esigibile, coincide con l’emissione della fattura che è anche la data da indicare nella fattura elettronica.

Nel caso riportato, nel quale i documenti di trasporto sono emessi nelle date del 10, del 20 e del 28 settembre, ed il 30 settembre è compilata la fattura elettronica, potrà essere indicata come data della fattura elettronica la data del 30 settembre e la fattura medesima dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi. La relativa imposta andrà a confluire nella liquidazione dell’Iva relativa al mese di settembre del 2019.

Se, invece, la fattura fosse emessa in una data differente, come, ad esempio, quella del 1° ottobre, con relativa trasmissione entro i dodici giorni successivi, l’imposta confluirà nella liquidazione del mese della data indicata nel documento. Quindi, nel caso di fattura emessa il 1° ottobre 2019, la relativa imposta confluirà nella liquidazione Iva relativa al mese di ottobre.

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