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31 Maggio 2014

Piano casa: pubblicata la Legge di conversione con tutte le novità in materia fiscale

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Con la Legge n. 80 del 23 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2014, è stato convertito in legge il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015.

Per quanto riguarda le misure fiscali introdotte con tale provvedimento, ricordiamo:

– l’eliminazione del limite previsto in precedenza per l’agevolazione fiscale relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (articolo 7, comma 2-bis e 2-ter). Le spese per l’acquisto di tali beni, infatti, potranno essere computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta del 50 %, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione realizzati nel medesimo immobile e per i quali si fruisce già della relativa detrazione. Rimane, invece, il limite dei 10.000 Euro per ciascuna unità immobiliare. La normativa prima in vigore non permetteva di applicare la detrazione ad importi maggiori a quelli delle spese per gli interventi edilizi oggetto del beneficio fiscale per le ristrutturazioni.

– la riduzione dell’aliquota della cedolare secca prevista per i contratti di locazione a canone concordato (articolo 9). In particolare, l’aliquota in questione è stata ridotta al 10 %. In sede di conversione, la possibilità di applicare l’aliquota ridotta è stata estesa anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni anni antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di conversione, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. E’ previsto, inoltre, l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa nei quali possono essere conclusi i contratti a canone concordato.

– la considerazione automatica, ai fini Imu, come immobile adibito ad abitazione principale di uno ed un solo immobile posseduto da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che siano pensionati nei Paesi di residenza e che possiedano tale immobile a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che tale immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso. (articolo 9-bis). L’equiparazione all’abitazione principale, quindi, non è più rimessa ad una facoltà dei singoli Comuni. Allo stesso tempo, però, è stata ridotta la platea dei beneficiari e sono state previste delle condizioni più stringenti. Infatti, i cittadini italiani che potranno beneficiare di tale disposizione devono essere pensionati e devono esser iscritti all’AIRE. Inoltre, come detto, il solo immobile agevolabile non deve né essere locato, né concesso in comodato d’uso. Sempre all’articolo 9-bis della Legge di conversione, al secondo comma, è previsto che all’immobile predetto (immobile in Italia equiparato ad abitazione principale) sono applicate le imposte comunali Tari e Tasi, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

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