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3 Febbraio 2018

Permuta di immobili tra un Comune e lo Stato: le regole per le imposte di registro, ipotecaria e catastale

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 12 del 31 gennaio 2018, ha riportato la risposta ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad un atto di permuta di immobili tra un Comune e l’Agenzia del Demanio.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato la normativa in materia di imposta di registro riguardo alle esenzioni ed agevolazioni tributarie per gli atti a titolo oneroso costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari. Con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 sono state soppresse tali esenzioni ed agevolazioni. A seguito di successive modifiche normative, è stata, tuttavia, disposta l’esclusione di tale soppressione nel caso in cui le esenzioni e le agevolazioni tributarie si riferiscano ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.

Occorre, quindi, prendere in considerazione la tassazione che avrebbe dovuto essere applicata all’atto di permuta, oggetto della richiesta di chiarimenti, precedentemente all’introduzione della regola della soppressione delle agevolazioni, ossia fino al 31 dicembre 2013.

La disciplina in materia (articolo 43, comma 1, lettera b), del Testo Unico in materia di Registro) prevede (e prevedeva anche alla data del 31 dicembre 2013) che, per le permute, la base imponibile sia costituita dal valore del bene che determina l’applicazione della maggiore imposta. Quindi, occorre calcolare la tassazione da applicare, ai fini dell’imposta di registro, per ciascuno dei due trasferimenti e l’imposta dovuta sarà quella relativa al trasferimento che determina l’applicazione della maggiore imposta.

In virtù delle regole vigenti alla data del 31 dicembre 2013, entrambi i trasferimenti (sia quello in favore del Comune, che quello in favore dello Stato) sarebbero stati assoggettati a tassazione con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Pertanto, fino al 31 dicembre 2013, un’operazione di permuta intervenuta tra l’Amministrazione statale ed un Comune avrebbe scontato l’imposta di registro nella misura fissa.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che l’operazione di permuta di immobili pubblici intervenuta tra il Comune e l’Amministrazione statale debba essere assoggettata all‘imposta di registro nella misura fissa di 200 Euro.

Tale imposta, inoltre, deve essere versata dal Comune, in base alla regola secondo la quale, nei contratti nei quali è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è esclusivamente l’altra parte contraente, a meno che non si tratti di imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dall’Amministrazione statale.

Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, secondo la normativa in materia, non sono soggette a tali imposte le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato. Pertanto, per i trasferimenti in favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale.

Per l’atto posto in essere in favore del Comune, invece, sono dovute l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 Euro e l’imposta catastale nella misura dell’1 %.

Infine, l’atto di permuta è esente dall’imposta di bollo, in quanto rientra tra gli atti ed i documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni.

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