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16 Luglio 2021
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Per il contributo del Decreto “Sostegni” non rileva l’attività chiusa nel 2019.

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”.

Un’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente che, fino alla data dell’11 luglio del 2019, ha svolto l’attività di gestione di un distributore di carburante, per poi proseguire con l’attività di lavaggio auto che svolge tutt’ora.

L’istante ha evidenziato che il Decreto “Sostegni” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva che, nel 2019, hanno conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a 10 milioni di Euro. Il contributo deve essere calcolato applicando una percentuale, individuata sulla base dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, alla riduzione del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello dell’anno 2019.

Con riferimento specifico all’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2019 da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto della soglia dei 10 milioni di Euro, l’istante ha richiamato i chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’analogo contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto “Rilancio” e, in particolare, i chiarimenti riguardo alla circostanza che, al fine di rispettare la finalità perseguita dall’agevolazione, per i distributori di carburante l’ammontare dei ricavi deve essere sempre determinato al netto del prezzo corrisposto ai fornitori.

Quali sono le corrette modalità di calcolo del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” che dovranno essere applicate al caso concreto del contribuente istante?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 468 dell’8 luglio 2021, ha rilevato che il contribuente, al momento della presentazione dell’istanza, svolgeva l’attività di lavaggio auto ed aveva chiuso l’attività di gestione del distributore di carburante.

Per calcolare il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”, occorrerà, pertanto, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, fare riferimento soltanto ai dati riguardanti l’attività di lavaggio auto. Non troveranno, invece, applicazione i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia in relazione all’attività di distributore di carburante, essendo tale attività non più attiva.

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