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22 Ottobre 2021
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Partite Iva con riduzione del volume d’affari: le regole della definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2021, è stata disciplinata la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni prevista dal Decreto “Sostegni”.

Tale definizione agevolata è destinata ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021 che, a seguito della situazione emergenziale dovuta al Coronavirus, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 % rispetto all’anno d’imposta precedente. Per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva, si prende in considerazione, invece del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il 2019 ed il 2020.

Oggetto delle definizione agevolata sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 ad al 21 dicembre 2018. Per il periodo d’imposta 2017, la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta con il Decreto “Rilancio”, mentre per il periodo d’imposta 2018, la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni, o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali, indicate nelle comunicazioni di irregolarità.

La definizione agevolata si perfeziona, quindi, con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati.

Affinché la definizione agevolata abbia piena efficacia è necessario che siano rispettati i limiti e le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Coronavirus. A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione devono presentare la necessaria autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 o, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

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