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15 Maggio 2020

Pagamento prima rata della rottamazione-ter: si estinguono le procedure di pignoramento

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L’Agenzia delle Entrate si è confrontata con un quesito riguardante gli effetti della definizione agevolata della “rottamazione-ter” rispetto alle procedure di pignoramento presso terzi.

Nell’istanza di interpello, viene spiegato che sono stati emessi due atti di pignoramento presso terzi con i quali l’Agente della riscossione ha azionato la procedura del pignoramento del credito vantato dal debitore colpito dalla procedura esecutiva (che è anche colui che ha presentato l’istanza di interpello) nei confronti di una società terza. Il credito riguarda il prezzo di una compravendita di azienda che avrebbe dovuto essere pagato in sette rate annuali.

Con riferimento ai debiti che hanno dato origine ai pignoramenti, l’istante ha aderito alla procedura della cosiddetta “rottamazione-ter” dei carichi affidati all’Agente della riscossione, disciplinata dal Decreto Legge n. 119 del 2018, ed ha effettuato il primo ed il secondo pagamento.

Il quesito riguarda l’estinzione delle procedure di pignoramento presso terzi a carico dell’istante, conseguente al pagamento della prima rata oggetto di rottamazione. A tal proposito, il debitore ha indicato la regola secondo la quale il pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive avviate precedentemente, salvo che non sia stato già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Nella Risposta n. 128 del 12 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa in materia di “rottamazione-ter”, ossia di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, è stato evidenziato che per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione a tale definizione agevolata, le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, confermato, con riferimento al caso specifico, che, dalla presentazione della dichiarazione di adesione, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione da parte dell’istante, le stesse procedure si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, somme che, al momento del pagamento, possono rientrare nella piena disponibilità dell’istante medesimo.

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