La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 5016 del 12 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità degli avvisi di liquidazione che erano stati notificati ai contribuenti per le imposte di registro, ipotecaria e catastale riguardanti la compravendita da loro stipulata, e registrata telematicamente dal notaio rogante.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli avvisi di liquidazione.
La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, sulla base della considerazione che la legge individua nel notaio l’unico soggetto abilitato a versare l’imposta. Quindi, i contribuenti non avrebbero la possibilità di controllarne l’operato, dovendo soltanto fornire la provvista necessaria ai pagamenti dovuti.
La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. La Corte ha, infatti, ricordato che, secondo un proprio orientamento già espresso in precedenza, la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ed in tale sede abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, vale soltanto a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ma non incide sul principio, fissato dall’articolo 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto.
Tale principio deve trovare applicazione, secondo la Suprema Corte, anche quando il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.
La Cassazione, quindi, come anticipato, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, ha respinto l’impugnazione originariamente proposta dal contribuente.