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13 Marzo 2015

Obbligo di fatturazione elettronica: chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione

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Con la Circolare n. 1 del 9 marzo 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno fornito diversi chiarimenti riguardo all’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nella Circolare, è stato, in primo luogo, richiamato il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 nel quale sono state individuate le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.

E’ stato, quindi, riportato l’elenco di tutti i provvedimenti normativi con i quali è stato individuato l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo in questione.

A tal proposito, in una tabella di agevole consultazione, sono state elencate le Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica. Si tratta:

– dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed il CONI;

– dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009, ossia i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ciascun anno, e le Autorità indipendenti;

i soggetti di cui all’articolo 1, comma 209, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ossia le amministrazioni autonome.

In tale elenco di amministrazioni, vi sono alcune aree che si sovrappongono. Il Decreto Ministeriale del 2013 fa riferimento a tutti i soggetti suddetti, indicati genericamente come “amministrazioni”.

Rispetto alle date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione, nella Circolare sono così riportate:

6 dicembre 2013, per l’avvio volontario su accordo con i fornitori;

6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco Istat;

6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 1, comma 214, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ossia le amministrazioni locali, per le quali si rimandava ad un successivo Decreto Ministeriale.

Il terzo termine è stato, poi, anticipato al 31 marzo 2015. La medesima data è stata, inoltre, fissata come data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le amministrazioni locali.

E’ stato, infine, precisato che le amministrazioni locali destinatarie dell’obbligo in questione sono, ancora una volta, quelle così indicate nel più volte citato elenco Istat.

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