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21 Novembre 2014

Obblighi di tracciabilità per le associazioni sportive dilettantistiche: riguardano anche gli altri enti destinatari del regime fiscale di favore

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 102 del 19 novembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di tracciabilità, previsto dall’articolo 25, comma 5, della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, sui pagamenti/versamenti di importo superiore a 516,46 Euro.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l’applicabilità di tale obbligo ai soggetti che beneficiano del regime agevolativo destinato alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni senza scopo di lucro.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, riportato il testo della norma suddetta nel quale viene specificamente stabilito che i pagamenti effettuati in favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi operati, di importo superiore a 516,46 Euro (il vecchio milione di Lire) devono essere eseguiti tramite conto correnti bancari o postali a loro intestati o secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Tra le altre modalità sono state individuate, da un Decreto del Ministro delle Finanze del 1999, anche le carte di credito o bancomat. Inoltre, una Circolare del 2000 ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare anche altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli, come gli assegni non trasferibili intestati all’associazione sportiva destinataria.

La normativa in materia è chiara sul collegamento di tali modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative previste dalla Legge n. 398 del 1991.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le regole relative alla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti siano applicabili a tutti gli enti destinatari delle disposizioni inserite nella Legge n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che si tratti di enti destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Le regole in questione sono, quindi, applicabili anche alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro-loco, destinatarie del regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora dovessero venire meno, nel corso dell’anno, i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla Legge 398/1991, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione dei tributi con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti.

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