Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2015, è stata regolata l’obbligatorietà della trasmissione per via telematica degli atti di aggiornamento catastale.
In particolare, a partire dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini ed ai Collegi professionali, abilitati alla predisposizione ed alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare le procedure telematiche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Territorio del 22 marzo 2005 per presentare: le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione; le dichiarazioni di variazione dello stato, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari già censite; le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, compresi i beni comuni, e delle relative variazioni; i tipi mappali; i tipi di frazionamento; i tipi mappali con funzione di tipi di frazionamento; i tipi particellari.
Nel Provvedimento, sono state, inoltre, richiamate le disposizioni nelle quali sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità di presentazione del modello unico informatico catastale, che deve essere sottoscritto dal professionista tramite firma digitale.
All’articolo 2 del Provvedimento, sono state, altresì, individuate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale.
Infine, è stato precisato che, in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con la firma digitale, dovrà essere presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.