Nella Circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le recenti modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.
In particolare, con gli interventi normativi di modifica, è stato riformulato l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico del’imposta di Registro, al fine di prevedere soltanto due aliquote per la tassazione degli atti: un’aliquota del 9 % ed una del 2 %.
E’ stata, successivamente, prevista dalla Legge di Stabilità 2014, una nuova aliquota dell’imposta di registro al 12 % applicabile, a determinate condizioni, ai trasferimenti di terreni agricoli e delle relative pertinenze.
Il nuovo sistema di tassazione prevede che l’importo minimo dell’imposta di registro per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sia di 1.000 Euro.
Inoltre, gli atti assoggettati all’imposta di registro, così come gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, saranno esenti dall’imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali e saranno assoggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro.
Nelle premesse della Circolare, è stata evidenziata anche la novità della soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie relative agli atti assoggettati all’imposta di registro, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.
La nuova normativa prevede, inoltre, che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito nella misura fissa di 168 Euro, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014, divenga di 200 Euro.
Diversi chiarimenti sono stati forniti riguardo alla tassazione degli atti di permuta e di divisione ed alle agevolazioni per la “prima casa”.
Inoltre, il secondo paragrafo della Circolare è stato dedicato agli atti immobiliari soggetti ad Iva; il terzo paragrafo, agli effetti della riforma sugli atti di conferimento nelle società; il quarto paragrafo, agli effetti della riforma sugli atti giudiziari recanti il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari.
Ancora, nel quinto paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; nel sesto paragrafo, delle regole di determinazione della base imponibile; nel settimo paragrafo, dell’applicazione delle imposte minime di registro; nell’ottavo paragrafo, della soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali.
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha indicato un elenco di previsioni normative che recano delle agevolazioni fiscali che devono ritenersi non più applicabili, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di beni immobili posti in essere, a titolo oneroso, a partire dal 1° gennaio 2014.
Si tratta delle:
– agevolazioni per i piani di recupero;
– agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane ed agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane;
– agevolazioni per i trasferimenti in favore di giovani agricoltori;
– agevolazioni per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali;
– agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, Regioni, enti locali o loro consorzi, in favore di fondi di investimento immobiliare;
– agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare;
– agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo;
– agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute.
Nel nono paragrafo della Circolare sono stati forniti dei chiarimenti anche in merito ai regimi agevolativi che sono ancora applicabili. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il regime di favore previsto per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione continua a trovare applicazione anche in caso di trasferimenti di immobili o trasferimenti o costituzioni di diritti reali immobiliari effettuati successivamente al 1° gennaio 2014. Le disposizioni fiscali agevolative continuano a trovare applicazione anche con riguardo ai procedimenti di separazione e divorzio ed alla conciliazione giudiziale, così come trovano ancora applicazione le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
Infine, alcuni chiarimenti sono stati forniti anche con riguardo alla decorrenza delle nuove norme.