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5 Febbraio 2016

Nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 2 del 1° febbraio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 in materia di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite nelle categorie catastali D ed E.

Nella premessa della Circolare, è precisato che le nuove disposizioni producono i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2016. E’, inoltre, ricordato che la nuova disciplina prevede la possibilità di presentare degli atti di aggiornamento catastale al fine di rideterminare le rendite catastali sulla base dei nuovi criteri introdotti.

Nel secondo capitolo della Circolare, vengono prese in esame le principali novità in materia, in particolare con riferimento alle componenti degli immobili che dovranno essere oggetto di stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale. Tali componenti sono:

  • il suolo;
  • le costruzioni;
  • gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.

La valutazione di quest’ultimi elementi (come gli impianti elettrici, di areazione e di climatizzazione o gli ascensori, le scale, i montacarichi) dovrà essere effettuata “nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Non dovrà, quindi, essere preso in considerazione un eventuale sovradimensionamento di tali componenti.

Dovranno, invece, essere esclusi dalla stima catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A tal proposito, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo alle componenti, collegate ad alcune attività, che, secondo la nuova normativa, non dovranno più essere oggetto di stima catastale.

Ad esempio, per le industrie siderurgiche, sono da escludere dalla stima gli altoforni; per i parchi divertimento, le attrazioni costituite da strutture che si presentano come parti mobili (sono, invece, da includere le costruzioni vere e proprie come le piscine ed i cinema); per gli impianti di risalita, sono da escludere le funi, i carrelli, le cabine, ma anche i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa.

Un paragrafo della Circolare è, inoltre, interamente dedicato alle variazioni catastali che, come anticipato, possono essere richieste al fine di ottenere una nuova determinazione della rendita catastale alla luce dei nuovi criteri, escludendo le componenti impiantistiche che non devono essere più oggetto di stima catastale.

Il terzo capitolo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alle nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).

Infine, l’ultimo capitolo riguarda le disposizioni finali.

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