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13 Maggio 2022
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Nuovi codici Ateco: da verificare nel Cassetto Fiscale.

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Nuova Classificazione Ateco pubblicata dall’Istat. Cosa fare in termini di adempimenti tributari?

Nelle Risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con una nota informativa del 29 dicembre 2021, l’Istat ha comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco decorrente dal 1° gennaio 2022, recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

In particolare, è stata modificata la Classificazione Ateco del 2007. Le modifiche sono state approvate anche dalla Commissione Europea e riguardano l’aggiornamento di alcuni codici attività. Gli aggiornamenti, ancora più in particolare, riguardano 11 delle 21 sezioni della Classificazione. Alcuni codici Ateco sono stati eliminati e sostituiti con nuovi codici; sono stati istituiti alcuni nuovi codici Ateco; alcuni codici Ateco già esistenti sono stati modificati nella descrizione e nel contenuto.

L’Agenzia delle Entrate, per recepire la nuova Classificazione, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei modelli anagrafici.

I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Nel “Cassetto Fiscale” e, in particolare, nella sezione “Dati anagrafici”, si potrà verificare il codice Ateco prevalente, mentre nella sezione “Altre attività” si potranno verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie.

Gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività dovranno utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento, invece, non farà sorgere l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati.

Qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati, se iscritto nel Registro delle Imprese, dovrà farlo con la Comunicazione Unica, e, se non iscritto nel Registro delle Imprese, dovrà farlo mediante uno dei modelli pubblicati sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (modello AA7/10 per le società, gli enti e le associazioni; modello AA9/12 per le imprese individuali, i lavoratori autonomi, gli artisti ed i professionisti; modello AA5/6 per gli enti non commerciali e le associazioni che esercitano un’attività non rilevante agli effetti dell’Iva).

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