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20 Aprile 2018

Nuovi Albi professionali per le professioni sanitarie: pubblicato il Decreto Ministeriale

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Ecco una novità molto rilevante che riguarda l’ambito delle attività economiche e, in particolare, il mondo delle professioni. Con un Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, è stata disposta l’istituzione di una serie di Albi per alcune professioni sanitarie.

Al primo articolo del Decreto è disposta, quindi, l’istituzione, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, oltre all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica ed all’Albo degli assistenti sanitari, dei seguenti Albi professionali:

  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • l’Albo della professione sanitaria di dietista;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • l’Albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • l’Albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • l’Albo della professione sanitaria di logopedista;
  • l’Albo della professione sanitaria di podologo;
  • l’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • l’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • l’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • l’Albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • l’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Inoltre, è stabilito che l’Albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo Ordine è costituito dall’Albo professionale già esistente presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica e l’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo Ordine è costituito dall’Albo professionale già esistente presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI).

Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo professionale.

All’articolo 2 del Decreto Ministeriale sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale:

  • la cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, salvo alcune eccezioni indicate successivamente;
  • avere il pieno godimento dei diritti civili;
  • nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
  • laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria o titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante;
  • residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine.

Inoltre, i possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea possono iscriversi all’Albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti suddetti, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della Salute. I cittadini non appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea possono iscriversi all’Albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti suddetti, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della Salute, nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.

Per quanto riguarda gli iscritti all’Albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero, questi possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine italiano di appartenenza.

All’articolo terzo del Decreto Ministeriale è regolata la cancellazione dall’Albo professionale. La cancellazione dall’Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine competente per territorio, d’ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi di:

  • perdita del godimento dei diritti civili;
  • accertata carenza dei requisiti professionali (laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria o titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante);
  • rinunzia all’iscrizione;
  • morosità nel pagamento dei contributi;
  • trasferimento all’estero, salvo nel caso in cui si richieda la conservazione dell’iscrizione all’Ordine italiano di appartenenza.

La cancellazione, tranne nei casi in cui sia dovuta alla rinuncia all’iscrizione da parte del professionista, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato o dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Si evidenzia che, sotto l’aspetto previdenziale, i soggetti interessati da tale novità, pur avendo ora un Albo professionale al quale sono tenuti ad iscriversi, sono privi di una propria Cassa Previdenziale. Quindi, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata Inps.

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