Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2014 ha esaminato in via preliminare il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale. Si precisa che il provvedimento in questione dovrà ancora passare all’esame delle Commissioni parlamentari competenti per il necessario parere e poi tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Tra le misure previste nel Decreto Legislativo, mettiamo in evidenza l’introduzione in via sperimentale, dal 2015, della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per l’elaborazione di tale dichiarazione, è previsto che siano utilizzate le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (come la dichiarazione dell’anno precedente ed i versamenti effettuati), i dati trasmessi da soggetti terzi (come le banche e le assicurazioni) ed i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta per i redditi da lavoro dipendenti, i redditi da pensione ed i redditi diversi. Inoltre, a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2016, verranno inseriti anche i dati del Sistema Tessera Sanitaria (per gli acquisti di medicinali e le prestazioni sanitarie).
Il provvedimento prevede che tale dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate sia messa a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno, in via telematica. Il contribuente potrà accettarla o modificarla, eventualmente inserendo altre informazioni.
In particolare, l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, da parte del contribuente, potrà avvenire direttamente on line sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale oppure ancora tramite un Caf o un professionista abilitato.
Sarà comunque possibile per il contribuente continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.
In caso di accettazione della dichiarazione precompilata, gli eventuali crediti diverranno definitivi e non verranno sottoposti a controlli preventivi, ma verranno direttamente rimborsati.
Nel caso in cui il contribuente intenda integrare la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate con ulteriori dati, questi dovranno essere consegnati ai Caf o ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale che provvederanno all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.
Ulteriori novità saranno introdotte dal Decreto Legislativo con riferimento alle società tra professionisti, agli adempimenti per usufruire delle detrazioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici ed alle dichiarazioni di successione.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, non sarà più necessario presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100.000 Euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione documenti in copia non autenticata, accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di rimborso fiscale erogato successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa.
Con il nuovo provvedimento saranno introdotte anche alcune semplificazioni riguardo ai rimborsi Iva ed alla fiscalità internazionale.