Nella Circolare n. 3 del 18 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative riguardo agli adempimenti che devono essere effettuati per l’insediamento delle commissioni censuarie, ridefinite secondo quanto disposto dalla Legge n. 23 dell’11 marzo 2014 e dal Decreto Legislativo n. 198 del 17 dicembre 2014.
Nella Circolare, è ricordato che le commissioni, in base alla precedente normativa, si distinguevano in 103 commissioni censuarie provinciali ed in una commissione censuaria centrale.
Le nuove commissioni censuarie sono ripartite in 106 commissioni locali ed in una commissione centrale, con sede a Roma.
Ciascuna commissione censuaria è suddivisa in sezioni. Accanto alle sezioni già previste in precedenza, ossia la sezione dedicata al catasto terreni e la sezione competente in materia di catasto edilizio urbano, la normativa attuale prevede una terza sezione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze potrà essere modificato il numero delle sezioni.
Le nuove commissioni censuarie continuano ad esercitare le funzioni già previste dal D.P.R. n. 650 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato alcuni elementi di novità. In particolare, anche i Comuni e le organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare potranno ricorrere contro le decisioni delle commissioni censuarie locali relative ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, ai quadri di qualificazione e di classificazione delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti tariffari.
Inoltre, le commissioni censuarie ora svolgeranno delle funzioni riguardo alla revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Le commissioni locali, infatti, provvederanno a validare le funzioni statistiche ed i relativi ambiti di applicazione. Qualora la commissione locale non abbia validato tali funzioni ed ambiti e l’Agenzia non si sia conformata alle relative osservazioni, sarà la commissione censuaria centrale a dare la definitiva validazione.
La commissione censuaria centrale provvederà anche alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall’Agenzia.
La commissione censuaria centrale potrà sostituirsi alle commissioni censuarie locali che non adottino le decisioni di loro competenza e svolgerà la funzione consultiva nei casi previsti dalla normativa.
Nella Circolare, è precisato che anche le nuove commissioni censuarie hanno natura amministrativa. In esse, è prevista la presenza, accanto a magistrati, professionisti, docenti ed esperti in materia, di rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.
Sono state, poi, fornite ulteriori precisazioni riguardo alla composizione delle commissioni, ai requisiti per la nomina, ai motivi di incompatibilità ed alle cause di decadenza, alle funzioni ed alla durata degli incarichi, alle attribuzioni ed ai poteri delle commissioni, al loro funzionamento.
Alcune specifiche indicazioni sono fornite riguardo alle modalità di designazione e di nomina dei componenti delle commissioni censuarie.