NULL
Altre Novità
24 Gennaio 2020

New slot, videolottery e apparecchi senza vincite di denaro: i compensi per la gestione vanno solo annotati

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L’istante si occupa, in virtù di un contratto stipulato con un concessionario, di eseguire la raccolta delle somme di denaro giocate in relazione ad apparecchi installati in luoghi pubblici. L’istante percepisce compensi distinti per tipologia di apparecchio gestito e tali compensi sono annotati nel registro dei corrispettivi per la quota spettante, prendendo come riferimento i rendiconti ricevuti dal concessionario.

L’istante, inoltre, percepisce anche dei corrispettivi dalla gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincite di denaro, di sua proprietà. La verifica degli importi incassati da tali apparecchi viene effettuata periodicamente e manualmente dai dipendenti dell’istante. Gli importi vengono comunicati all’ufficio contabilità che provvede ad annotarli nel registro dei corrispettivi.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’assoggettamento o meno dell’istante all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 9 del 21 gennaio 2020, ha richiamato la normativa in materia secondo la quale, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Con riferimento al caso specifico sottoposto alla sua attenzione, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme percepite tramite le new slot e le videolottery costituiscono i compensi per il servizio di raccolta delle giocate, esenti da Iva. Si tratta di compensi non riconducibili tra i corrispettivi i cui dati devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni in questione sono escluse dall’obbligo di emissione della fattura. I compensi possono, quindi, essere semplicemente annotati nel registro dei corrispettivi.

Inoltre, anche i corrispettivi conseguiti tramite apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Le operazioni dovranno comunque essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto