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7 Novembre 2014

Movimentazioni bancarie non giustificate: l’imprenditore deve fornire una prova specifica della non imponibilità delle operazioni

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22920 del 29 ottobre 2014, è tornata su un tema particolarmente interessante in materia di accertamento nei confronti dei contribuenti che esercitano attività d’impresa.

Nel caso in questione era stata effettuata una verifica fiscale a carico di una società in nome collettivo e dei soci della medesima società, verifica che aveva condotto alla notifica di avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione procedente, sostenendo che in sede di verifica era emerso un flusso di movimentazioni bancarie che non trovavano riscontro nella contabilità aziendale, aveva rettificato gli imponibili dichiarati da ciascun interessato, aveva liquidato le maggiori imposte dovute ed aveva irrogato le relative sanzioni.

La Cassazione ha ricordato la normativa che prevede una presunzione legale, in base alla quale sia i prelevamenti, che i versamenti operati su conti correnti bancari si reputano imputabili a ricavi. Tale presunzione determina l’inversione dell’onere della prova, che esige la prova specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari. Alla presunzione va contrapposta, in particolare, una prova, non un’altra presunzione semplice o una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità.

Il contribuente, quindi, deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e, a tal fine, deve fornire una prova non generica, ma analitica, con l’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.

La Cassazione, inoltre, si riferisce specificamente alla questione della presunzione legale dell’imputabilità a ricavi dei prelevamenti effettuati sui conti correnti. Tale presunzione determina l’inversione dell’onere della prova in base alla quale, fermo il potere dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria di desumere dai dati e notizie emersi in sede di verifica bancaria gli elementi presuntivi per imputare le movimentazioni prive di giustificazione a ricavi occulti, spetta al contribuente provare in maniera specifica e non generica la non imponibilità delle corrispondenti operazioni, provvedendo, in particolare, ad indicare i beneficiari di ciascuna di esse.

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