Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014, è stato modificato il Provvedimento che era stato adottato il 18 dicembre 2013 con riferimento alle disposizioni sul monitoraggio fiscale.
In particolare, è stato modificato il paragrafo destinato alla decorrenza delle nuove norme. A seguito di tale intervento, gli adempimenti connessi alle disposizioni predette saranno applicate ai redditi ed ai flussi finanziari, per i quali gli intermediari intervengono nella riscossione, a partire dal 1° luglio 2014.
Questo vuol dire che la ritenuta del 20 %, operata automaticamente dagli intermediari, sulle somme provenienti dall’estero, è stata sospesa fino a quella data.
Nel Provvedimento, è stato precisato che il rinvio è stato disposto alla luce delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti nel far fronte agli obblighi ed alle procedure introdotti dalle nuove norme.
Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha voluto evidenziare che tale rinvio non comporta una perdita di gettito, in quanto riguarda redditi che rimangono soggetti agli obblighi dichiarativi ai fini dell’autodichiarazione delle imposte da parte dei contribuenti.
Il Provvedimento è stato annunciato da un Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della medesima data del 19 febbraio 2014, nel quale è stato dichiarato che gli acconti eventualmente già trattenuti saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.
Secondo il Ministero dell’Economia, le norme che hanno introdotto la suddetta ritenuta alla fonte sono state ormai superate, dal momento che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il sistema di scambio automatico multilaterale di informazioni.
Infine, il Ministero ha precisato che, contestualmente alla sospensione della ritenuta in questione, è stata già predisposta una norma di abrogazione della ritenuta medesima, da sottoporre all’attenzione del prossimo Governo.