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28 Febbraio 2020

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: tutti i chiarimenti in una Circolare

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Lo ha fatto nella Circolare n. 3 del 21 febbraio 2020.

Nel primo capitolo della Circolare, è stato delineato l’attuale quadro normativo riguardo alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte degli operatori del commercio al minuto e di coloro che svolgono attività assimilate.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, alla regola generale della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, fanno eccezione sia le autoscuole, che fino al 30 giugno 2020 possono continuare a certificare i corrispettivi con ricevuta o scontrino fiscale, sia gli altri casi individuati in un Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 e modificato il 24 dicembre 2019.

Inoltre, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi ricorre anche nel caso dei contribuenti soggetti al regime forfetario, salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle espressamente esonerate.

Nella Circolare, sono forniti dei chiarimenti riguardo al documento commerciale idoneo a rappresentare le operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi, accanto alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi. A meno che sia emessa una fattura o una fattura semplificata, è previsto il rilascio di un documento con alcuni requisiti minimi. L’emissione del documento commerciale diviene una conseguenza automatica della memorizzazione dei dati dell’operazione.

La memorizzazione elettronica dei dati e la conseguente emissione del documento commerciale deve essere effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se questi eventi si verificano prima del pagamento, rimanendo valide le regole in materia di esigibilità dell’Iva.

Quindi, ad esempio, in caso di consegna del bene senza che sia stato effettuato il pagamento, viene memorizzata l’operazione ed emesso il documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non ancora corrisposto e, poi, una volta effettuato il pagamento, non è necessario emettere un nuovo documento commerciale, ma potrà essere rilasciata una semplice quietanza di pagamento oppure potrà essere indicato l’avvenuto pagamento sul documento già emesso. Nel caso, invece, di una prestazione di servizi che sia ultimata senza il pagamento del corrispettivo, dovrà essere emesso un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non corrisposto e, poi, al momento del pagamento, dovrà essere emesso un nuovo documento commerciale (dato che solo con il pagamento del corrispettivo si perfeziona il momento impositivo ai fini Iva) nel quale saranno richiamati gli elementi del precedente documento.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal momento che la memorizzazione elettronica e la certificazione telematica dei corrispettivi e la conseguente emissione del documento commerciale sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dello scontrino e della ricevuta fiscale e questi documenti non sono soggetti all’imposta di bollo, anche il documento commerciale utilizzato per rappresentare le operazioni beneficerà della stessa esenzione.

Diversi chiarimenti sono stati forniti anche in merito alla documentazione della cessione di carburanti, alle situazioni di corrispettivi non riscossi ed alla cosiddetta “ventilazione dei corrispettivi”.

Infine, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti tecnologici idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed alle sanzioni previste in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione o nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

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